martedì 22 dicembre 2009
Tettoie integrate nell’edificio, sufficiente la Dia
Procedure più snelle per le tettoie sugli edifici esistenti. Il Tar Campania, con la sentenza 8320/2009 del 2 dicembre scorso, ha stabilito che è sufficiente la Dia, Denuncia di inizio attività, per le coperture realizzate sugli edifici esistenti al fine di decoro, arredamento e protezione dagli agenti atmosferici.
Solitamente è la dimensione l'elemento di discrimine per la valutazione della funzione con cui una tettoia viene installata su un fabbricato. La Dia sarà quindi sufficiente per le coperture di piccola taglia.
Al contrario, sarà necessaria la richiesta del permesso di costruire per le tettoie di grandi dimensioni, caratterizzate da strutture tali da provocare una visibile alterazione dell'edificio o delle parti su cui vengono inserite.
In generale, il titolo abilitativo necessario per l'installazione di una copertura cambia in base all'accessorietà che, se accertata, rende sufficiente la Dia. Quando le tettoie non possono invece essere assimilate all'edificio principale si rende necessario il permesso di costruire.
Analogamente, per una tettoia ancorata al suolo, che altera lo stato dei luoghi e trasforma il territorio in modo permanente, bisogna richiedere il permesso di costruire. È invece irrilevante la destinazione pertinenziale della tettoia.
Nel caso preso in esame, la realizzazione di una copertura attraverso la presentazione della Dia invece che con la richiesta del permesso di costruire, ha determinato l'abusività della struttura. Il Tribunale Amministrativo ha ribadito l'obbligo di ripristino, motivo per il quale l'ordine di demolizione della tettoia non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Pubblicato il 22 dicembre 2009
Fonte: www.edilportale.it
venerdì 11 dicembre 2009
MANUTENZIONI STRAORDINARIE SEMPLIFICATE
Il ddl per la semplificazione – ricordiamo – aggiunge all’elenco contenuto nell’articolo 6 “Attività edilizia libera” del Dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) i seguenti interventi: manutenzione straordinaria che non riguardi parti strutturali degli edifici; pavimentazione di spazi esterni; installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoi esterni, fuori dai centri storici; arredi nelle pertinenze degli edifici; opere temporanee; serre mobili stagionali; movimenti di terra per le attività agricole. Per realizzare questi lavori non sarà più necessario il titolo abilitativo; dovranno comunque essere rispettate le più restrittive disposizioni regionali, gli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, per l’efficienza energetica e per la tutela dei beni culturali e del paesaggio). Prima dell’inizio degli interventi sarà necessario informare il Comune, allegando le eventuali autorizzazioni obbligatorie e, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria, l’indicazione dell’impresa che eseguirà i lavori.
La proposta del CNAPPC
Il Consiglio Nazionale degli Architetti propone di aggiungere alla norma il seguente emendamento: “I lavori di manutenzione straordinaria sono diretti da un professionista abilitato iscritto all’albo che redige elaborati e/o relazione tecnica asseverata, da allegarsi alla comunicazione di inizio lavori. Al termine degli stessi il tecnico certifica, con dichiarazione asseverata, che i lavori non hanno interessato il sistema strutturale dell’immobile, sono compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico e sono igienicamente conformi alle normative vigenti.”
E sul disegno di legge interviene anche l’Ordine degli architetti della Provincia di Milano, secondo cui il provvedimento “elimina l’effetto senza intervenire sulle cause che l’hanno generato. Ci sono troppe pratiche che giacciono negli Uffici Tecnici Comunali? Eliminiamole, ma lasciamo l’obbligo di rispettare i regolamenti, che non vengono semplificati e che sono una delle cause che determinano la situazione di paralisi nella quale si trova oggi l’edilizia in Italia”. Eliminare il titolo abilitativo – secondo l’Ordine di Milano – è una soluzione che, se apparentemente risolve un problema, rischia di crearne altri ben più gravi, primo fra tutti quello che riguarda la tutela degli interessi generali legati al governo del territorio e alla sicurezza degli edifici.
L’Ordine ricorda il dissenso espresso dai progettisti preoccupati per il colpo inferto dal ddl alla loro professionalità e al loro futuro lavorativo ma chiarisce che la contrarietà al testo non è una rivendicazione corporativa ma una seria preoccupazione per le ricadute del ddl sui singoli edifici e su tutto il territorio nazionale. La prima osservazione riguarda la sicurezza degli edifici: “Senza DIA e senza direttore dei lavori – chiede l’Ordine – chi controllerà che gli interventi non rischino di creare danni irreparabili alle strutture? Chi potrà verificare il rispetto delle normative antisismiche e di efficienza energetica? Siamo sicuri che basti eliminare il progettista e lasciare al committente e all’impresa la direzione dei lavori e la responsabilità dei risultati perché si realizzi il miracolo della semplificazione? Noi – conclude - siamo sicuri che si possano raggiungere dei buoni risultati rivedendo la procedura DIA e tutte le spesso inutili e complicate pratiche ad essa collegate, ma non basta togliere l’ultimo anello della catena."
pubblicato il 11 dicembre 2009
Fonte: www.edilportale.it
lunedì 30 novembre 2009
NUOVO INDIRIZZO
KLIMAHOUSE 2010: 5a Fiera internazionale specializzata per l'efficienza energetica e la sostenibilità in edilizia

venerdì 30 ottobre 2009
Le assemblee condominiali e gli interventi per il risparmio energetico
La recente Legge 99/2009 (al comma 22 del'articolo 27) ha modificato il comma 2 che, nella sua formulazione vigente, recita:
«Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all`utilizzazione delle fonti di energia (...), individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea».
La modifica apportata dalla legge 99/2009 consiste nell'aggiunta delle ultime parole («rappresentate dagli intervenuti in assemblea»).
La nuova formulazione dell'articolo ha di fatto introdotto una nuova maggioranza condominiale, non contenuta nel Codice civile: quella "semplice" dei millesimi degli intervenuti in assemblea.In altre parole, non conta il numero dei condomini favorevoli all'intervento, ma solo i loro millesimi: la somma delle quote millesimali degli intervenuti all'assemblea deve essere maggiore della somma dei condomini che votano contro e degli eventuali astenuti (che contano come contrari, secondo la giurisprudenza).In conseguenza delle recenti disposizioni, la decisione di eseguire interventi finalizzati al risparmio energetico potrebbe essere assunta con il voto positivo di condomini che possiedono appena 167,7 quote su 1.000 (se all'assemblea, in seconda convocazione, partecipa solo un terzo dei condomini che possiede solo un terzo dei millesimi).
Quali interventi sono da considerare «volti al contenimento del consumo energetico» per i quali possono essere ritenute valide tali maggioranze?
A titolo esemplificativo vi rientrano:
- l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (solare, eolico, idroelettrico, geotermico, biomasse);
- le opere di isolamento termico degli edifici (della copertura o anche dei muri perimetrali);
- in generale, qualsiasi intervento programmabile se porta a un risparmio attestato da una certificazione o una diagnosi energetica.
Clicca qui per scaricare il testo della Legge 99/2009
pubblicato il 23 ottobre 2009
Fonte: www.acca.it
mercoledì 28 ottobre 2009
Detrazione 55%: la data del contratto non vale come data di inizio lavori
I nuovi limiti da rispettare sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori ma, qualora la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria - quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) -, si presenta la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori.
L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito da UNCSAAL (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe), ha specificato che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori, poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti.
Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al Costruttore di Serramenti non costituisce attestazione di inizio dei lavori.
Per quanto concerne invece la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (compilazione dell’Allegato F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari), occorre far riferimento alla procedura valida alla data di fine lavori, come affermato sia nella FAQ 43 dell’ENEA che nella guida fiscale “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” del giugno 2008 (pag. 12) redatta dall’Agenzia delle Entrate.
43. D - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?
R - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
- occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
- coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile
sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
mercoledì 21 ottobre 2009
Autorizzazione paesaggistica: Proposto slittamento al 30 giugno 2010, a rischio gli interventi semplificati sui beni vincolati
Dal primo gennaio 2009 si è passati al 30 giugno, per arrivare al primo gennaio 2010. Data messa di nuovo in dubbio con l’emendamento presentato dalla Lega Nord in Commissione Affari Costituzionali del Senato, che inserisce la disposizione dopo l’articolo 18. Le nuove procedure prevedono più responsabilità per le Regioni e riservano alle Soprintendenze il potere di esprimere parere preliminare vincolante sugli interventi nelle aree protette.
La Regione, il Comune o la Provincia devono infatti svolgere un’istruttoria in 40 giorni e predisporre una proposta di valutazione da inviare al Soprintendente che si pronuncia entro 45 giorni. Nel caso in cui le Regioni abbiano approvato un piano paesaggistico, il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante. Dopo la pronuncia le Regioni hanno a disposizione 20 giorni per il rilascio dell’autorizzazione.
Con il regime transitorio in vigore adesso, invece, il Comune rilascia il nulla osta entro 60 giorni e lo invia alla Soprintendenza, che si pronuncia entro 60 giorni e può annullare il provvedimento solo per vizi di legittimità. Difficoltà derivate dalla proroga: L’eventuale approvazione della proroga ha già registrato la contrarietà del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Il nuovo slittamento dei termini renderebbe vana anche la proposta di regolamento per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate sui beni vincolati oggetto di interventi di lieve entità.
Il provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 ottobre, classifica le tipologie di interventi minori, tra i quali inserisce i lavori pubblici di modesto impatto.
Dall’approvazione o meno della proroga, che sarà deliberata in Commissione “Affari Costituzionali” nel corso della settimana, dipenderà quindi lo snellimento dei piccoli interventi nelle aree protette. Che includendo adeguamento antisismico, aumenti volumetrici del 10%, demolizioni e ricostruzioni nel rispetto della sagoma ed eliminazione delle barriere architettoniche, potrebbero contribuire al rilancio edilizio e al miglioramento della sicurezza.
Pubblicato il 21 ottobre 2009.
Fonte: www.edilportale.it
lunedì 5 ottobre 2009
Sicurezza sul lavoro, Testo Unico anche nei condomini: Sull’amministratore gli obblighi previsti per il datore di lavoro
Lo chiarisce il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che specifica come gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti del condominio in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o lavoratori autonomi, spettino all’amministratore. Sul quale grava anche l’obbligo di redigere il Duvri, documento per la valutazione dei rischi, che indica le misure adottate per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli.
In caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o lavoratori autonomi bisogna in primo luogo considerare se il condominio può qualificarsi come datore di lavoro. Se è verificata questa condizione, sull’amministratore, legale rappresentante del condominio, gravano tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro.
L’amministratore dovrà coordinarsi e cooperare con la ditta appaltatrice per l’attuazione delle misure di prevenzione attraverso la stesura del Duvri, da allegare al contratto di appalto o di opera.
Quando invece il condominio commissiona, sotto forma di appalto, lavori edili di ingegneria civile regolati dalle norme sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore si qualifica come committente.
In generale, per i datori di lavoro è previsto l’obbligo di informazione reciproca. La disposizione ha lo scopo di eliminare i rischi dovuti a interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Le disposizioni sul Duvri non si applicano invece ai rischi specifici propri dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi.
Per vedere la disposizione del Ministero del lavoro, clicca qui.
pubblicato il 5 ottobre 2009.
Fonte: www.edilportale.com
martedì 29 settembre 2009
Dynamic facade "Kiefer technic showroom"
Questa facciata cambia continuamente, ogni giorno, ogni ora si presenta con un nuovo "volto" - la facciata si trasforma in una scultura dinamica.
Un balcone che non ti aspetti: un'idea che puo' trasformare gli appartamenti di citta'
Il Bloomframe è una realtà! Dopo 2 anni dall'uscita del prototipo eccolo finalmente pronto per comparire nelle nostre città: si tratta di un sistema che sostituisce gli infissi e che azionato da un motore elettrico si apre fino a diventare un balcone.
Bloomframe ®, la finestra innovativa che trasforma magicamente in un balcone al tocco di un pulsante, non è più un prototipo. Il balcone Bloomframe ® è ora disponibile sul mercato nei Paesi Bassi. Il produttore ha ottenuto tutte le certificazioni necessarie per trasformare il prototipo in un componente sicuro e affidabile dell'edificio. Le sue dimensioni, colori e materiali sono completamente adattabili e può essere personalizzato progettato per completare la facciata di edifici nuovi ed esistenti."Il balcone Bloomframe ®, progettato da Hofman Dujardin Architects e sviluppato e prodotto da geveltechniek Hurks, è il vincitore del prestigioso Wallpaper * Design Award 2009 nella categoria "migliora la vita".
Inoltre ha raccolto - 1 ° premio Audi Design Award 2008, 1 ° premio Red Dot Design Award 2008 Germania, Nomination Indice Design Award 2009 la Danimarca, la nomina Design Award della Repubblica federale di Germania 2009, e nomina MKB Innovazione Top 100 2009.
Andate a provare il balcone Bloomframe ® al Batimat 2009 a Parigi dal 2 al 7 novembre, dove il balcone rivoluzionario sarà in azione presso lo stand Kawneer.
pubblicato il 23 settembre 2009
Fonte: www.xlacasa.it
Più semplice il bonus 55% per la riqualificazione energetica
Si tratta del DM del 6 agosto 2009, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, che modifica il DM 19 febbraio 2007, “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, attuativo della Finanziaria 2007.
L’asseverazione del tecnico abilitato
Il DM 6 agosto 2009 interviene sull’art. 4 del DM 19 febbraio 2007, relativo agli adempimenti, prevedendo che l’asseverazione di un tecnico abilitato (che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti negli articoli 6, 7, 8 e 9 del DM 19 febbraio 2007) possa essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii (come già prevista dal DM 19 febbraio 2007); oppure: - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Quest’ultima possibilità non era prevista dal DM 19 febbraio 2007.
Attestato di certificazione/qualificazione energetica
Con una modifica all’articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007, viene specificata la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii. Tale metodo è valido fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005. Ricordiamo che il decreto di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 è il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2009 ed entrato in vigore il 25 giugno 2009.
Semplificazioni
Con una modifica all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È quindi sufficiente produrre l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
Impianti di climatizzazione invernale
Con una modifica all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.
Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia
Il nuovo comma 2-bis, aggiunto all’articolo 10 concernente la cumulabilità delle detrazioni, prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia.
Il decreto del Ministero dell’Economia volto a semplificare le procedure per usufruire della detrazione del 55%, era atteso per la fine di febbraio 2009, come previsto dalla legge 2/2009, emanata al termine di accese polemiche scatenate dal DL 185/2008 anticrisi che poneva un tetto massimo allo stanziamento statale per il bonus sulla riqualificazione energetica degli edifici e introduceva l’obbligo di inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con il meccanismo del silenzio-rifiuto. Dopo un mese e mezzo di dibattito (gennaio 2009) è stata accantonata l’ipotesi del tetto massimo, l’istanza all’Agenzia delle Entrate è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese a cavallo tra due anni ed è stato fissato in cinque anni il periodo su cui spalmare la detrazione delle spese del 2009 e 2010.
pubblicata il 29 settembre 2009
Fonte: www.edilportale.it
mercoledì 23 settembre 2009
Ristrutturazioni edilizie: agevolazioni fiscali fino al 2012
La norma, che avrà un impatto stimato di 324 milioni nel 2012, 743 milioni nel 2013 e altrettanti nel 2014, è contenuta nel disegno di Legge Finanziaria per il 2010 approvata dal Consiglio dei Ministri di oggi.
Attualmente la detrazione Irpef del 36% è fruibile fino a tutto il 2011, come previsto dalla Finanziaria 2009, per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, fino a un massimo di 48 mila euro per unità immobiliare.
Diventa invece permanente l’Iva ridotta al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio. La norma attua la Direttiva Europea 2009/47/CE del 5 maggio 2009 che consente agli Stati membri di rendere permanente l’aliquota Iva del 10% sui lavori ad alta intensità di manodopera. La Direttiva ha fatto seguito alle decisioni del Consiglio Ecofin ed è entrata in vigore all’inizio di giugno.
pubblicata il 22 settembre 2009.
Fonte: www.edilportale.com
lunedì 21 settembre 2009
La sicurezza sul lavoro e il Condominio secondo il Ministero del Lavoro
La sezione contiene normative, linee guida e pareri sull'applicazione della normativa di riferimento con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (luoghi di lavoro, uso delle attrezzature e dispositivi di protezione individuale, agenti chimici, fisici e biologici; cantieri; macchine; ponteggi e costruzioni in genere, ecc.).
Si segnala in particolare i pareri in relazione agli adempimenti per la sicurezza che deve porre in essere il Condominio:
- Quali obblighi di sicurezza sono a carico del condominio?
- Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?
- Quali obblighi gravano sul condominio in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi?
- Ai fini della redazione del DUVRI è richiesta l'acquisizione della valutazione del rischio delle ditte affidatarie dei lavori all'interno del condominio?
Clicca qui per visitare scaricare le risposte del Ministero ai quesiti sul condominio
Pubblicato il 10 settembre 2009
Fonte: www.acca.it
Seminario: "Costruire in Bioedilizia. Tecnologie e materiali"
La partecipazione all'incontro è gratuita.
Le iscrizioni si possono effettuare direttamente sul sito www.edicomedizioni.com/eventi oppure inviando via fax (0481-485721) la scheda di iscrizione scaricabile sempre dallo stesso sito.
Scarica il depliant completo
Comunque, vi lascio i recapiti della Segreteria Organizzativa:
tel. 0481 722166
fax 0481 485721
eventi@edicomedizioni.com
www.edicomedizioni.com
lunedì 14 settembre 2009
Sicurezza degli ascensori: obbligatori verifiche e adeguamenti

- entro il 1 settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964
- entro il 1 settembre 2012 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979
- entro il 1 settembre 2013 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991
- entro il 1 settembre 2014 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999
L'ente che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini previsti:
- cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella A allegata al provvedimento;
- dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella B allegata al provvedimento.
Le situazioni di rischio riportate nella tabella C, invece, potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità.
Clicca qui per scaricare il testo del provvedimento e i relativi allegati
pubblicato il 10 settembre 2009.
Fonte: www.acca.it
domenica 13 settembre 2009
Convegno: "La progettazione dell'edificio energeticamente efficiente. Pareti - Serramenti - Coperture"

martedì 8 settembre 2009
Classificazione acustica edifici: in arrivo una norma UNI - Criteri per misurare e valutare i requisiti acustici degli immobili
Dal mese di marzo 2008, il gruppo di lavoro 5 “Classificazione acustica degli edifici” operante nella sottocommissione “Acustica in edilizia”, organo misto tra le commissioni UNI “Acustica e Vibrazioni” e “Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio”, sta elaborando un progetto congiunto con titolo “Acustica - Classificazione acustica degli edifici”, identificabile con il codice U20001500, di forte interesse per chi opera nel settore.
Ai lavori del gruppo partecipano, oltre al Ministero dell’Ambiente, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra, ex Apat); le associazioni della filiera delle costruzioni (Ance, Andil, Anit, Anpae, Assobeton, Cna, Federlegno; Ucct; Uncsaal); la Regione Lombardia e le Arpa Piemonte e Lombardia; le Università di Bologna, Firenze, Milano, Padova e Ferrara; le Associazioni dei tecnici acustici (Aia, Assoacustici); i laboratori di prova (Itc-Cnr, Cesi, Giordano, Modulo Uno, Inrim, Lapi); studi di consulenza e non ultimi i fabbricanti di materiale fonoisolante.
Il DPCM del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” ha fin da subito manifestato alcuni limiti e contraddizioni.
Da più parti sono state formulate varie richieste, anche dalla stessa commissione “Acustica e Vibrazioni” dell’UNI, affinché tale decreto venisse aggiornato e corretto, per superare la situazione conflittuale creatasi tra i costruttori e gli acquirenti. In questo senso il gruppo di lavoro intende fornire uno strumento di normazione tecnica utile anche a risolvere tale problema e l’obiettivo è quello di concludere i lavori entro l’anno in corso. Per riuscire nell’intento, l’ingegner Giuseppe Elia, coordinatore del gruppo medesimo e presidente della commissione “Acustica e Vibrazioni”, sta richiedendo al gruppo un notevole impegno anche attraverso riunioni ravvicinate nel tempo.
La norma in elaborazione si propone di definire, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti) per l’intera unità immobiliare. È infine proposta una valutazione sintetica (con un unico indice descrittore) dell’insieme dei requisiti per unità immobiliare.
La classificazione acustica di un sistema edilizio consente di informare compiutamente i futuri utilizzatori sulle caratteristiche dell’edificio che andranno ad abitare e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (proprietari, progettisti, costruttori, venditori, produttori, ecc.) da possibili successive contestazioni. Per edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione diventa pertanto di particolare importanza correlare il progetto ai requisiti acustici attesi in opera e quindi seguire scrupolosamente una serie di passaggi, dal progetto alla realizzazione dell’immobile:
- prima dell’inizio dei lavori eseguire calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi per il progetto in esame;
- in corso d’opera verificare la corretta posa di materiali e i sistemi costruttivi;
- in corso d’opera e a fine lavori eseguire misurazioni strumentali per determinare le prestazioni raggiunte e individuare eventuali accorgimenti correttivi nel caso in cui quanto misurato non collimi con gli obiettivi prefissati.
I calcoli previsionali possono essere eseguiti adottando le indicazioni riportate nelle norme serie UNI EN 12354 e nel rapporto tecnico UNI/TR 11175 che si propone, appunto, come guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici con applicazione alla tipologia costruttiva nazionale. Se si intendono ottenere in opera valori paragonabili ai risultati definiti nel progetto, è di fondamentale importanza controllare con attenzione la corretta esecuzione dei lavori. Piccoli errori di posa possono comportare forti scostamenti del risultato finale dalla valutazione previsionale. È quindi opportuno che la progettazione dei requisiti acustici, i controlli in corso d’opera e le misure strumentali vengano eseguiti da tecnici dotati di adeguata preparazione nei campi dell’acustica, dell’edilizia e dell’impiantistica.
La norma si applica essenzialmente alla cosiddetta “unità immobiliare”, che vien definita come porzione di fabbricato, o un fabbricato, o un insieme di fabbricati ovvero un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Ai fini del progetto di norma in corso di elaborazione si considerano le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni d’uso: residenze; uffici; alberghi e pensioni; attività ricreative o di culto (salvo il caso di specifici ambienti in cui la qualità acustica sia una caratteristica fondamentale da valutare mediante una progettazione acustica particolarmente specifica) e attività commerciali.Per gli ospedali e le scuole non è prevista la classificazione, ma sono tuttavia indicati dei valori limite di riferimento per ognuno dei requisiti considerati.
Vengono prese in considerazioni le seguenti grandezze acustiche, già considerate nel DPCM sopra menzionato:
- indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di facciata;
- indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di divisori verticali e orizzontali fra ambienti appartenenti a differenti unità immobiliari;
- indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti e/o adiacenti appartenenti a differenti unità immobiliari;
- livello sonoro immesso da impianti a funzionamento continuo;
- livello sonoro immesso da impianti a funzionamento discontinuo.
Per ognuna di queste grandezze vengono definite 4 classi alle quali viene attribuito questo significato:
- classe I: prestazioni acustiche ottime;
- classe II: prestazioni acustiche buone;
- classe III: prestazioni acustiche di base;
- classe IV: prestazioni acustiche modeste.
Per gli alberghi, gli ospedali e le scuole, oltre ai cinque requisiti sopra enunciati, sono stati individuati requisiti di isolamento acustico fra ambienti interni (per esempio per camere d’albergo, camere di degenza, aule).
Il gruppo di lavoro ha risolto tutti gli aspetti più critici emersi nel corso dei lavori (come la definizione delle classi, l’incertezza di misura, i criteri di campionamento): argomenti delicati sui quali, dopo un intenso dibattito, si è riusciti ad ottenere un adeguato consenso.
Se i Ministeri competenti considereranno positivamente il risultato dei lavori che il gruppo misto UNI sta concludendo, si può affermare che UNI - ancora una volta - è stata in grado di contribuire alla risoluzione di problemi inerenti la vita quotidiana.
Il numero della rivista U&C di settembre, di prossima pubblicazione, conterrà un dossier dal titolo “Le nuove sfide del costruire a regola d’arte”, nel quale verranno delineate - con il contributo di tecnici ed esperti del settore - le nuove sfide che la normazione tecnica si trova ad affrontare nel campo dell’edilizia. In particolare l’uso sostenibile delle risorse naturali, il rapporto tra innovazione e normazione, l’interoperabilità e l’accessibilità dell’ambiente costruito.
pubblicato il 8 settembre 2009.
Fonte: www.edilportale.it; UNI
venerdì 4 settembre 2009
Certificazione energetica: a breve il nuovo Docet
I dubbi dei certificatori
L’inadeguatezza della versione v. 1.07.10.18 del software DOCET - attualmente disponibile sul sito www.docet.itc.cnr.it - era stata segnalata a fine luglio dall’Associazione Certificatori Energetici: i tecnici evidenziavano come le Linee Guida nazionali (DM 26 giugno 2009) consentono esplicitamente l’uso del software DOCET, mentre il Dpr 59/2009 richiede (art. 4, comma 27) che lo stesso DOCET garantisca risultati analoghi alla norma UNI TS 11300 o riferiti ai parametri nazionali. Tale garanzia deve essere fornita da CNR-ENEA attraverso una dichiarazione (paragrafo 5 dell’Allegato A al DM 26 giugno 2009); in attesa della dichiarazione - secondo i certificatori - la versione del software DOCET v. 1.07.10.18 non rispetta la normativa nazionale.
La risposta dell’ENEA
Immediatamente l’ENEA ha risposto al quesito (aggiornando la Faq 50 del sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/) ammettendo che la versione 1.07.10.18 del DOCET non è idonea alla redazione della certificazione energetica, così come prevista dal DM 26 giugno 2009. “L’art. 3 del DPR 59/2009 - ha spiegato a Edilportale l’Ing. Giampaolo Valentini, Coordinatore GdL Efficienza Energetica di ENEA/ACS - rimandava alle Linee Guida Nazionali la definizione delle metodologie valide per la certificazione energetica e queste ultime, al punto 5.2 dell'allegato A, riconoscevano il Docet come metodo di calcolo valido, aggiungendo però la condizione "sulla base delle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1" ossia sulla base delle UNI TS 11300. L’attuale versione del Docet – conclude Valentini - non prende in considerazione tali norme e pertanto, in attesa di un imminente aggiornamento, si ritiene che tale software non sia idoneo a produrre una certificazione energetica, almeno come prescritto dalle Linee Guida”.
DOCET in fase di aggiornamento
Sul sito del DOCET (www.docet.itc.cnr.it) un comunicato avverte che attualmente “DOCET non è ancora pienamente rispondente alla nuova normativa. Per rispondere a quanto prescritto il software è attualmente in fase di aggiornamento secondo la metodologia di calcolo semplificata, riportata all’interno delle norme tecniche UNI TS 11300, e gli Attestati di Certificazione e Qualificazione Energetica contenuti nelle Linee Guida. Si consiglia di attendere la nuova versione prevista per il prossimo autunno; tuttavia è possibile utilizzare gli output numerici del software DOCET v.1.07.10.18 per redigere esternamente, in un documento di testo, l’Attestato di Qualificazione Energetica e/o l’Attestato di Certificazione Energetica.
pubblicato il 4 settembre 2009
Fonte: www.edilportale.it
giovedì 30 luglio 2009
Certificazione energetica e 55%: prime difficoltà applicativeI problemi dei Certificatori Energetici alle prese con le nuove norme
L’Arch. Francesco Giordano, Coordinatore Regionale Campania e Referente Provincia per Napoli dell’ACE - Associazione Certificatori Energetici, ci segnala una serie di questioni relative all’introduzione della certificazione energetica in Italia: molti certificatori hanno infatti rilevato problemi con i notai, con le softwarehouse, con gli ordini professionali e con l’ENEA - Gruppo di Lavoro Efficienza Energetica per le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.
In particolare l’Associazione Certificatori Energetici segnala che:
- i notai sono orientati a pretendere il Certificato energetico e richiedono che venga rilasciato da un tecnico abilitato e iscritto al relativo elenco/albo, ma tale abilitazione ed albo verrà introdotto con il terzo decreto, non ancora pubblicato;
- le softwarehouse rilasciano a pagamento gli aggiornamenti dei software commerciali adducendo che l’attestato di qualificazione, ancora valido ed integrato da nuove funzioni, non verrà sostituito dall’attestato di certificato energetico ma andrà ad integrarsi ad esso;- i professionisti fino ad oggi abilitati secondo il Dlgs 115/2008 pensano di poter emettere l’attestato di certificazione anche in assenza dei relativi albi/elenchi regionali;
- gli ordini professionali (nei diversi forum) ritengono che non si possa emettere ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in sostituzione dell’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), che risulta ancora valido in assenza degli albi/elenchi suddetti; ci sono già le prime interpretazioni della norma;
- per quanto riguarda la detrazione del 55% per l’efficienza energetica, l'ENEA GdL efficienza energetica il giorno 18 luglio 2009 comunicava nel servizio faq che non occorre l’ACE per le pratiche di risparmio energetico ma il solo AQE, ritenendolo ancora valido; il giorno 22 luglio 2009 tale faq è stata modificata inserendo la precisazione che l’ACE è valido da normativa vigente ma per le pratiche di detrazioni fiscali era sufficiente l’AQE.
- entro settembre una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate includerà definitivamente i portoni e portoncini blindati di ingresso fra i prodotti ammessi alla detrazione del 55%, anche grazie al continuo interessamento dell’UNCSAAL e dei suoi tecnici che più volte hanno segnalato l’anomalia all’ENEA, soprattutto dopo l’emanazione del Dpr 59/2009 che faceva definitivamente rientrare le porte d’ingresso nelle tabelle di trasmittanza degli infissi.
Per quanto riguarda invece il software DOCET, i tecnici sottolineano che nelle Linee Guida (DM 26 giugno 2009) si fa chiaramente riferimento alla possibilità di utilizzo del software DOCET per usi limitati della certificazione energetica (fino a 3000 mq ad esempio), ma nel decreto non si richiama il fatto nel Dpr 59/2009 invece si specifica (art. 4, comma 27) che lo stesso software CNR/ENEA deve garantire risultati analoghi alla norma UNI TS 11300 o riferiti ai parametri nazionali.
Tale richiamo è contenuto anche nel paragrafo 5 dell’Allegato A al DM 26 giugno 2009 in cui si legge “La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3 dello stesso decreto 26/06/2009.”. Tale dichiarazione oggi non è disponibile on-line su nessun sito, pertanto l'ultima versione del software DOCET v. 1.07.10.18, non aggiornato da Ottobre 2007, si presume non possa rispettare i corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento e similarmente uno scostamento del +/- 5% come per i software commerciali.
In molti forum tecnici, ma anche in varie interviste e dichiarazioni, si annunciava l’uscita del nuovo DOCET PRO aggiornato alla UNI TS 11300, da utilizzare sia per la Certificazione Energetica che per le pratiche del 55%, ma ad oggi tale aggiornamento non è ancora disponibile.
Sul sito dell'ENEA GdL efficienza energetica, dal giorno 28 luglio è possibile scaricare nuovamente (attraverso il link al sito http://www.docet.itc.cnr.it/) la vecchia versione del software DOCET v. 1.07.10.18, ma non si fa alcun rifermento a dichiarazioni o a rispondenze a parametri nazionali. Tale software non aggiornato risulterebbe attualmente inutilizzabile senza tale dichiarazione e soprattutto non adeguato alla nuova situazione normativa.
Alla luce di queste problematiche, i tecnici chiedono all’ENEA GdL efficienza energetica di chiarire (attraverso la FAQ 50 del 28/07/2009) se l’attuale versione di DOCET (non aggiornata da Ottobre 2007) sia a norma o meno, e di pubblicare sul sito la dichiarazione resa da CNR, ENEA sulla rispondenza del +/- 5% del software DOCET ai parametri nazionali, in assenza della quale il software non può essere utilizzato in alternativa ai software commerciali che invece presentano tale dichiarazione ed in alcuni casi Certificazioni di rispondenza emessa dal CTI.
Pubblicato il 29 Luglio 2009
Fonte: www.edilportale.com
mercoledì 29 luglio 2009
VERGOGNA: Gli architetti da quattro euro all'ora
La "giungla dello sconto" è frutto di una escalation di provvedimenti legislativi che risalgono al 1994 ma raggiungono il culmine in Italia con il decreto Bersani, divenuto poi legge, che abolisce l'obbligo di rispettare le tariffe professionali stabilite dagli Ordini. Ma mentre i committenti privati, diversamente dal passato, continuano a tenere alta l'attenzione sulla qualità dei progetti, la pubblica amministrazione, smaniosa di risparmiare, trascura i dettagli tecnici nell'assegnare gli appalti, e lascia ampio spazio allo sconto cosicché i progettisti offrono ribassi da capogiro pur di riuscire ad aggiudicarsi il lavoro.
Come in un suk dell'appalto non esistono più regole e le chiavi del reparto dell'ospedale infantile della città sono affidate al miglior offerente. Il progettista capace di abbattere il valore dell'onorario da 205.990 euro (base d'asta) a 50.722,98 euro con un risparmio secco per l'amministrazione pari a 155.267,02 euro. Così, calcolando i tempi fissati per portare a termine il lavoro, i tecnici che dovranno disegnarlo e dirigerne la realizzazione saranno pagati circa 8 euro lordi all'ora, spese comprese. Il risultato non potrà certo essere dei migliori ma nessuno sembra tenerne conto, almeno non in Piemonte.
Alcune Regioni come la Valle D'Aosta, infatti, si sono allarmate e hanno messo a punto norme ad hoc per far sì che l'elemento economico di un'offerta non sovrasti in modo tanto eclatante quello tecnico, che a tutti gli effetti rappresenta il vero obiettivo finale di chi costruisce ospedali, scuole, edifici pubblici. «Purtroppo però gli enti che fino a oggi hanno preso provvedimenti sono le Regioni a statuto speciale che hanno competenza diretta in materia di appalti - dice Riccardo Bedrone - il Piemonte, invece, deve attenersi alle leggi nazionali. In situazioni tanto anomale come quella del Regina Margherita stiamo però pensando di percorrere le vie legali».
(La Repubblica, 28 luglio 2009)
Pubblicato il 28 Luglio 2009
Fonte: www.architetto.info
martedì 28 luglio 2009
Certificazione energetica edifici: al via le Linee Guida
Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Quelle che hanno già una propria normativa in materia (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Provincia di Bolzano) dovranno adeguarla a quella statale.
Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle Regioni sprovviste di una propria legge in materia, l’attestato di certificazione energetica era sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; ora, con le Linee Guida, in queste Regioni, l’attestato di qualificazione energetica scompare per lasciare il posto all’attestato di certificazione energetica.
La procedura di certificazione energetica degli edifici prevede che il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, richieda, a proprie spese, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005, la certificazione energetica dell’immobile.
Il certificatore deve:
1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;
2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.
Le principali novità introdotte dalle Linee Guida:
- la performance energetica dell’edificio è rappresentata graficamente attraverso un “cruscotto” - ossia uno schema in cui indicare con una lancetta il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo - che si aggiunge al grafico a istogrammi orizzontali colorati;
- la targa energetica indicherà sia le prestazioni energetiche dell’involucro che il rendimento medio dell’impianto;
- per gli edifici superiori a 200mq diventa obbligatorio indicare le performance dell’involucro anche in relazione alla climatizzazione estiva;
- le classi energetiche diventano otto, identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+.
- è ufficialmente confermata l’adozione del software DOCET messo a punto da Enea e Itc-Cnr per la diagnosi energetica di edifici esistenti, in alternativa alla norma UNI/TS 11300 e alla procedura semplificata;
- per gli edifici esistenti fino a 1000 mq di scadente qualità energetica, il proprietario può ottemperare all’obbligo di allegare il certificato energetico all’atto di compravendita o di locazione, con un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi energetici sono molto alti.
pubblicato il 24 Luglio 2009.
Fonte: www.edilportale.com
martedì 21 luglio 2009
Piano Casa, in Lombardia chiesto il blocco della norma:Fai, Italianostra, Legambiente, Wwf e Lipu
La norma, che consente interventi anche nei parchi e in alcune aree protette, suscita l'opposizione degli ambientalisti, apparendo spesso controversa.
Sarebbero catastrofiche le conseguenze del Piano Casa per Giulia Maria Crespi, presidente del Fai, Fondo Ambientale Italiano. Turismo, salute, identità e radici storiche degli italiani potrebbero essere messe a rischio dal complesso di norme per il rilancio dell’edilizia che le Regioni hanno già iniziato a varare.
In Lombardia risulta “a rischio” il Parco Agricolo Sud, 47 mila ettari con antichi fontanili, terreni fertili e costruzioni storiche, che potrebbero essere modificate per gli aumenti di cubatura concessi dalla nuova legge regionale.
Ad aggravare la situazione c’è la diminuzione dei soprintendenti e dei mezzi a loro disposizione, così come la proroga per l’entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali, che permette ai soprintendenti di pronunciarsi a progetto ultimato. Viene quindi meno il potere di esprimere un parere vincolante sugli interventi nelle aree protette.
Desta preoccupazione anche la possibilità che i Comuni permettano ai costruttori l’autocertificazione dell’idoneità del progetto. Aspetto che, secondo Giulia Maria Crespi, si somma in modo pericoloso alle demolizioni e ricostruzioni con premio di cubatura previste dal Piano Casa, che potrebbero stravolgere interi paesaggi.
Le sezioni lombarde di Fai, Italianostra, Legambiente, Wwf e Lipu hanno inoltrato una nota congiunta a sindaci e consigli comunali per la difesa del territorio. Chiesto il blocco del Piano Casa, soprattutto delle disposizioni più controverse, come gli ampliamenti del 20% in centri storici e parchi. Gli ambientalisti hanno manifestato il proprio disaccordo contro la cancellazione di ogni pianificazione urbanistica. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni i Comuni potranno scegliere solo alcune zone da escludere dall’applicazione della legge, ma non tutto il territorio.
Completamente opposta la posizione dell’Ance, che nella nuova norma vede una boccata di ossigeno a favore di tutto l’indotto, composto da 140 mila imprese e 330 mila addetti. Sotto l’impulso della semplificazione normativa, la mole di lavoro potrebbe infatti aumentare del 30%, generando una richiesta di 30 o 40 mila unità di manodopera aggiuntiva.Secondo i sostenitori della norma il Piano Casa avvia la sperimentazione di una politica urbanistica orientata alla qualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Per il riuso delle aree sottoutilizzate o degradate dovrebbe inoltre essere incentivata la sostituzione edilizia.
Legge regionale 16/07/2009 n. 13
Regione Lombardia - Giunta Regionale - Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia.
(Gazzetta regionale 17/07/2009 n. 28 S.O.)
Pubblicato il 22 Luglio 2009
Fonte: www.edilportale.com
sabato 18 luglio 2009
Bonus 20% su elettrodomestici e mobili: Circolare della Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ricorda che l’articolo 2 del DL 5/2009, convertito nella Legge 33/2009, introduce una detrazione del 20% delle spese, sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazione), computer e televisori. Per accedere alla detrazione è necessario avviare, o aver avviato a partire dal 1° luglio 2008, lavori di ristrutturazione di singole unità immobiliari residenziali, usufruendo della detrazione del 36%. I mobili e gli elettrodomestici agevolati devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Il tetto massimo della spesa agevolabile è fissato a 10.000 euro e l’importo massimo della detrazione è di 2.000 euro da ripartire in cinque quote annuali. L’importo massimo è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Per l’acquisto dei beni agevolati il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
La detrazione è cumulabile con quella per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Quest’ultima detrazione è pari al 20% delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.
La detrazione è ancorata alla fruizione del beneficio fiscale del 36% (previsto dall’art. 1 della Legge 449/1997) relativamente, però, ai soli “interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data”. Ciò comporta – spiega la Circolare – che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale, deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
In particolare, deve aver inviato, anche prima dell’1° luglio 2008, al Centro Operativo di Pescara l’apposita comunicazione, indicando, nel riquadro riservato ai “Dati Relativi ai Lavori di Ristrutturazione”, come data di inizio lavori l’1 luglio 2008, o una data ad essa posteriore.
Come ulteriore requisito per la fruizione della detrazione, il legislatore richiede che il contribuente, dopo l’invio della comunicazione di inizio lavori, abbia effettivamente sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possa beneficiare della detrazione del 36%.
Avendo limitato la nuova detrazione “agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali” per i quali si gode della detrazione del 36%, il legislatore ha implicitamente escluso il beneficio nei casi di ristrutturazione di parti comuni degli edifici o di manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Inoltre, visto il riferimento alla Legge 449/1997, l’agevolazione non potrà essere fruita nell’ipotesi di acquisto dell’unità abitativa residenziale dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.
Pertanto la detrazione è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:
- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
Circolare 16/07/2009 n.35/E
Agenzia delle Entrate - Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica
pubblicata il 17 Luglio 2009
Fonte: www.edilportale.com
mercoledì 15 luglio 2009
Piano Casa, la Lombardia approva la legge definitiva
Quattro le tipologie di intervento individuate dalla legge regionale:
- recupero e riutilizzo di volumetrie abbandonate o sottoutilizzate;
- ampliamento fino al 20% , e comunque non superiore a 300 metri cubi, del volume complessivo di edifici mono e bifamiliari o di edifici trifamiliari con volumetria fino a 1.000 metri cubi;
- demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e produttivi, con bonus volumetrico sino al 30% del volume preesistente, aumentabile al 35% in presenza di adeguate dotazioni di verde, cioè una dotazione arborea che copra almeno il 25% del lotto;
- riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica.
Apprezzamento dalle associazioni dell’artigianato lombardo per le ricadute del ddl, stimate in 7 miliardi di euro, 30 mila posti di lavoro e un risparmio energetico pari a 45 milioni. Sarebbero coinvolte le piccole e micro imprese del settore edilizio e dell'intera filiera casa, che in Lombardia conta oltre 115 mila aziende artigiane, con oltre 250 mila addetti.
Le proposte di modifica miravano a limitare gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali, commerciali e industriali nei centri storici e nei parchi, anche se, replica Bordoni, relatore del ddl e componente della Commissione Territorio, il testo ha come obiettivo la sostituzione degli edifici non coerenti con le caratteristiche storico architettoniche. L'opposizione resta però ferma contro l'utilizzazione di nuovo suolo, sostenendo che la soluzione del fabbisogno abitativo della Regione non passa attraverso la realizzazione di mansarde, verende e depandance.
Respinte le istanze dei Verdi, che difendevano l’illegittimità del disegno di legge regionale per la deroga alle norme nazionali in vigore.
Sei i fronti toccati dagli emendamenti proposti dagli ambientalisti. In primo luogo la restrizione dell’ambito di applicazione della legge alle sole aree urbane degradate, escludendo centri storici e nuclei urbani minori costruiti prima del 1945, eliminando anche la possibilità di deroga ai Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi. Giudicata poi troppo vaga la definizione “non coerenti” per i fabbricati situati nei centri storici sui quali si vorrebbe consentire la possibilità di intervento. Chieste anche maggiori cautele per gli interventi in aree agricole e il divieto di estendere il provvedimento agli edifici produttivi. Proposte infine l’eliminazione dei premi aggiuntivi in volumetria per gli interventi che assicurino un “congruo equipaggiamento arboreo” e l’introduzione di una dichiarazione generale per escludere ogni ulteriore consumo di suolo.
Delibera/zione 03/06/2009 n. VIII/9544 : Regione Lombardia - Giunta Regionale - Proposta di progetto di legge "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia".
Pubblicato il 15 Luglio 2009
Fonte: www.edilportale.com
lunedì 13 luglio 2009
Certificazione energetica edifici, pubblicate le Linee Guida nazionali
Le Linee guida – si legge all’articolo 3 – sono finalizzare a garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti. Il decreto definisce quindi le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.
Il decreto segue il Dpr 59/2009 del 2 aprile scorso, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.
Ricordiamo che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.
Pubblicato il 13 Luglio 2009
Fonte: www.edilportale.com
Nuova edizione 2009 della guida ANCE alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica
Come si ricorderà, il DL 185/2008 ha previsto, tra l'altro:
- l'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2009, secondo i termini e le modalità previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009;
- l'obbligo, sempre per le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2009, di ripartire la detrazione in cinque rate annuali di pari importo.
Come le precedenti la nuova edizione della guida ANCE illustra le modalità applicative della detrazione, sia con riferimento agli interventi agevolati che agli adempimenti necessari per l'accesso alle agevolazioni.
La pubblicazione illustra condizioni, limiti e modalità per fruire della detrazione trattando, in particolare, aspetti legati a:
- Soggetti beneficiari
- Edifici interessati dagli interventi
- Spese agevolabili e misura della detrazione
- Adempimenti (documenti da acquisire, documenti da inviare, modalità di pagamento, documenti da conservare, indicazione in fattura del costo della manodopera)
- Cumulabilità con altre agevolazioni
- Iva applicabile agli interventi di risparmio energetico
Nella pubblicazione viene anche effettuato un confronto puntuale tra la detrazione del 55% e la detrazione del 36% relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia.
La Guida redatta dall'ANCE è stata aggiornata, inoltre, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'ultimo anno, disponibili, insieme alla normativa di riferimento, in appendice alla guida.
Pubblicata il 8 Luglio 2009
Fonte: www.acca.it
domenica 5 luglio 2009
Decreto Legge sulla Certificazione Energetica degli edifici
Le caratteristiche di isolamento, coibentazione e impianti energetici dovranno essere inserite quindi all’interno del certificato, da allegare all’atto di compravendita. Il decreto, che recepisce la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE, fissa le linee guida nazionali per la certificazione energetica e gli strumenti di raccordo tra Stato e Regioni. In alcuni Enti Locali sono già state definite procedure che si integrano nella normativa nazionale in base alle peculiarità territoriali.
Il decreto legge segue il Dpr 59/2009 del 2 aprile scorso, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti.
A sua volta il Dpr 59/2009 ha attuato il Decreto Legislativo 192/2005, che fissava l’obbligo di dotare di certificazione energetica i nuovi edifici e quelli esistenti con superficie utile superiore ai mille metri quadri, sottoposti a integrale ristrutturazione o a demolizione e ricostruzione.
In mancanza di una regolamentazione il Decreto Legislativo 311/2006 ha sostituito l’attestato di certificazione con quello di qualificazione energetica, estendendo l’obbligo anche ai casi non previsti dalla precedente disposizione. Dal primo luglio 2007 l’obbligo avrebbe dovuto essere esteso ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici con superficie superiore a mille metri quadri, dal primo luglio 2008 a ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici anche con superficie inferiore a mille metri quadri e dal 1° luglio 2009 ai passaggi a titolo oneroso anche di singole unità immobiliari.
L’Italia è stata sottoposta anche a procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per aver abolito, con la Legge 133/2008, l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita.
Per la regolarizzazione della posizione energetica dell’Italia è necessario un ultimo step. Atteso nelle prossime settimane un altro regolamento che definirà le figure dei certificatori energetici abilitati al rilascio delle certificazioni.
Pubblicato il 3 Luglio 2009
Fonte: www.edilportale.com
venerdì 3 luglio 2009
ATTESTATO DI CERTIICAZIONE ENERGETICA: il Notaio è obbligato ad inviare all'organismo di accreditamento CESTEC
INVIO DEGLI ATTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 10 DEL 29 GIUGNO 2009
Al fine di consentire ai notai di ottemperare a quanto sancito all'art. 1, comma 1, lettera e), 17 nonies, della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2009, si richiede in via provvisoria, l'invio della copia conforme dell’atto per mezzo mail all'indirizzo: notaio@cestec.it
Si richiede al notaio di configurare il messaggio di posta avendo cura di:
indicare nell' OGGETTO: Nome Cognome (Notaio)_N. repertorio_N. raccolta
(p.e. MarioRossi_1254_896);
ALLEGARE: in formato .pdf l'atto. File, nominato con Nome Cognome, N.repertorio e N. raccolta
(p.e.: MarioRossi_1254_896.pdf)
Esempio:
Alcune domande dal FAQ-notaio (link: http://www.cened.it/faq_notai)
15.1 Per quali casi è escluso l’obbligo di trasmissione dell’atto all’organismo di accreditamento?
Qualora la cessione abbia ad oggetto beni o diritti su beni per i quali specifiche disposizioni contenute nella DGR VIII/8745 abbiano escluso l’obbligo di certificazione, per esempio:
- Cessione a titolo oneroso avente ad oggetto uno dei beni rientranti nelle ipotesi di cui al punto 3.2 della DGR VIII/8745;
- Cessione a titolo oneroso di diritti (su beni) tra quelli considerati dall’art. 9.5 della DGR VIII/8745;
- Cessione a titolo oneroso di edifici (o singole unità immobiliari) prive di impianti (cfr. art. 9.6 DGRVIII/8745)
- Cessione di beni per i quali specifiche disposizioni di legge escludano la possibilità che in essi siano presenti impianti termici deputati alla climatizzazione (p.e. autorimesse).
15.2 La previsione normativa (Legge regionale n.10/2009) impone al notaio di trasmettere l’atto all’organismo di accreditamento quando “anche giustificatamente” provveduto all’allegazione dell’ACE. Cosa s'intende per “anche giustificatamente”?
Non sempre si può essere oggettivamente certi del ricorrere della causa esimente rispetto all’obbligo di allegazione. Ovviamente la trasmissione dell’atto non è dovuta tutte le volte in cui l’oggettività dei fatti sia talmente lapalissiana da rendere superflua la trasmissione della copia dell’atto.
15.3 A chi posso rivolgermi per avere eventuali chiarimenti in merito all'applicazione di quanto disposto dalla Legge regionale n. 10/2009?
Può chiamare direttamente gli uffici di Cestec SpA dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, componendo il numero 02 66737400 avendo cura di digitare, al momento della richiesta dell'operatore, il numero 4. Oppure può mandare una mail attraverso l'apposito form presente in "contatti" del sito http://www.cened.it/
Fonte: www.cened.it
giovedì 2 luglio 2009
SANZIONI PER CHI VENDE SENZA ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Art.1 - Alla l.r. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
omissis...
c) dopo il comma 4 dell'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:
«4bis. L'attestato di certificazione energetica, redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L'attestato di certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, all'atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.
omissis...
17 quinquies. L'alientante a titolo oneroso che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila.»