I nuovi limiti da rispettare sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori ma, qualora la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria - quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) -, si presenta la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori.
L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito da UNCSAAL (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe), ha specificato che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori, poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti.
Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al Costruttore di Serramenti non costituisce attestazione di inizio dei lavori.
Per quanto concerne invece la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (compilazione dell’Allegato F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari), occorre far riferimento alla procedura valida alla data di fine lavori, come affermato sia nella FAQ 43 dell’ENEA che nella guida fiscale “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” del giugno 2008 (pag. 12) redatta dall’Agenzia delle Entrate.
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FAQ 43 dell'ENEA:
43. D - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?
R - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
- occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
- coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile
sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
43. D - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?
R - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
- occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
- coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile
sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
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