venerdì 30 ottobre 2009

Le assemblee condominiali e gli interventi per il risparmio energetico

La legge 10/91, legge sul risparmio energetico, prevedeva (all'articolo 26, commi 2 e 5) maggioranze "speciali" per gli interventi di efficienza energetica in condominio.

La recente Legge 99/2009 (al comma 22 del'articolo 27) ha modificato il comma 2 che, nella sua formulazione vigente, recita:
«Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all`utilizzazione delle fonti di energia (...), individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

La modifica apportata dalla legge 99/2009 consiste nell'aggiunta delle ultime parole («rappresentate dagli intervenuti in assemblea»).

La nuova formulazione dell'articolo ha di fatto introdotto una nuova maggioranza condominiale, non contenuta nel Codice civile: quella "semplice" dei millesimi degli intervenuti in assemblea.In altre parole, non conta il numero dei condomini favorevoli all'intervento, ma solo i loro millesimi: la somma delle quote millesimali degli intervenuti all'assemblea deve essere maggiore della somma dei condomini che votano contro e degli eventuali astenuti (che contano come contrari, secondo la giurisprudenza).In conseguenza delle recenti disposizioni, la decisione di eseguire interventi finalizzati al risparmio energetico potrebbe essere assunta con il voto positivo di condomini che possiedono appena 167,7 quote su 1.000 (se all'assemblea, in seconda convocazione, partecipa solo un terzo dei condomini che possiede solo un terzo dei millesimi).

Quali interventi sono da considerare «volti al contenimento del consumo energetico» per i quali possono essere ritenute valide tali maggioranze?

A titolo esemplificativo vi rientrano:

  • l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (solare, eolico, idroelettrico, geotermico, biomasse);
  • le opere di isolamento termico degli edifici (della copertura o anche dei muri perimetrali);
  • in generale, qualsiasi intervento programmabile se porta a un risparmio attestato da una certificazione o una diagnosi energetica.

Clicca qui per scaricare il testo della Legge 99/2009

pubblicato il 23 ottobre 2009

Fonte: www.acca.it

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