venerdì 30 ottobre 2009

Le assemblee condominiali e gli interventi per il risparmio energetico

La legge 10/91, legge sul risparmio energetico, prevedeva (all'articolo 26, commi 2 e 5) maggioranze "speciali" per gli interventi di efficienza energetica in condominio.

La recente Legge 99/2009 (al comma 22 del'articolo 27) ha modificato il comma 2 che, nella sua formulazione vigente, recita:
«Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all`utilizzazione delle fonti di energia (...), individuati attraverso un attestato di certificazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea».

La modifica apportata dalla legge 99/2009 consiste nell'aggiunta delle ultime parole («rappresentate dagli intervenuti in assemblea»).

La nuova formulazione dell'articolo ha di fatto introdotto una nuova maggioranza condominiale, non contenuta nel Codice civile: quella "semplice" dei millesimi degli intervenuti in assemblea.In altre parole, non conta il numero dei condomini favorevoli all'intervento, ma solo i loro millesimi: la somma delle quote millesimali degli intervenuti all'assemblea deve essere maggiore della somma dei condomini che votano contro e degli eventuali astenuti (che contano come contrari, secondo la giurisprudenza).In conseguenza delle recenti disposizioni, la decisione di eseguire interventi finalizzati al risparmio energetico potrebbe essere assunta con il voto positivo di condomini che possiedono appena 167,7 quote su 1.000 (se all'assemblea, in seconda convocazione, partecipa solo un terzo dei condomini che possiede solo un terzo dei millesimi).

Quali interventi sono da considerare «volti al contenimento del consumo energetico» per i quali possono essere ritenute valide tali maggioranze?

A titolo esemplificativo vi rientrano:

  • l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (solare, eolico, idroelettrico, geotermico, biomasse);
  • le opere di isolamento termico degli edifici (della copertura o anche dei muri perimetrali);
  • in generale, qualsiasi intervento programmabile se porta a un risparmio attestato da una certificazione o una diagnosi energetica.

Clicca qui per scaricare il testo della Legge 99/2009

pubblicato il 23 ottobre 2009

Fonte: www.acca.it

mercoledì 28 ottobre 2009

Detrazione 55%: la data del contratto non vale come data di inizio lavori

Il 1° gennaio 2010 scattano i nuovi limiti di trasmittanza termica dei serramenti, ai fini dell’accesso alla detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Per usufruire del beneficio fiscale sulla sostituzione delle finestre (vetro e telaio) sarà quindi necessario che i nuovi serramenti rispettino i limiti di trasmittanza termica fissati dal DM 11 marzo 2008, attuativo della Finanziaria 2008.

I nuovi limiti da rispettare sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori ma, qualora la sostituzione delle finestre sia configurabile in un intervento di manutenzione ordinaria - quindi senza obbligo della dichiarazione di inizio attività (DIA) -, si presenta la necessità di stabilire quale documento sia idoneo ad attestare la data di inizio lavori.

L’Agenzia delle Entrate, interpellata a tal proposito da UNCSAAL (Unione nazionale costruttori serramenti alluminio acciaio e leghe), ha specificato che la data della sottoscrizione del contratto di fornitura non può costituire titolo confermativo della data di inizio lavori, poiché il contratto di fornitura attesta semplicemente l’impegno tra le parti in merito alla richiesta della fornitura dei serramenti.

Anche il versamento di acconti a mezzo di bonifico bancario da parte del Cliente al Costruttore di Serramenti non costituisce attestazione di inizio dei lavori.

Per quanto concerne invece la trasmissione dei dati tecnici all’ENEA (compilazione dell’Allegato F nel caso di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari), occorre far riferimento alla procedura valida alla data di fine lavori, come affermato sia nella FAQ 43 dell’ENEA che nella guida fiscale “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” del giugno 2008 (pag. 12) redatta dall’Agenzia delle Entrate.
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FAQ 43 dell'ENEA:
43. D - Ho iniziato dei lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno per i quali ho già versato un acconto quando li ho iniziati. Ora sto completandoli e dovrò pagare il saldo e le spese professionali. A quale normativa devo fare riferimento, a quella vigente all'inizio lavori o a quella attuale? E con la denuncia dei redditi di quest'anno posso incominciare a detrarre il 55% di quanto ho pagato? E devo considerare solo quello che ho pagato l'anno scorso o posso portare in detrazione anche il saldo di quest'anno?
R - Il "decreto edifici", come modificato dal DM 7/4/08, ha precisato che:
- occorre far riferimento ai parametri tecnici validi alla data di inizio lavori (art. 11bis); tuttavia, per quanto riguarda le modalità di invio, si ritiene che occorrerà seguire la normativa vigente alla data di fine lavori (art. 4 c. 1-bis);
- solo quanto pagato lo scorso anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione al 55% con la denuncia dei redditi di quest'anno, valendo il criterio di cassa, a condizione di attestare che i lavori non sono ultimati (art. 4 c. 1-quater);
- coloro che hanno completato un intervento quest'anno avranno 90 giorni dal termine dei lavori per inviare la documentazione secondo le modalità di cui alla faq 2 e comunque - secondo il punto 3 della risoluzione 244/E dell'11/9/07 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile
sul nostro sito - potrà sempre essere possibile considerare la decorrenza dei termini dalla data di collaudo dei lavori.
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pubblicato il 27 ottobre 2009

Fonte: www.edilportale.it

mercoledì 21 ottobre 2009

Autorizzazione paesaggistica: Proposto slittamento al 30 giugno 2010, a rischio gli interventi semplificati sui beni vincolati

Autorizzazioni paesaggistiche parallele al rispetto degli obblighi europei. Tra gli emendamenti al ddl 1784, per la conversione in legge del Dl “Anti-infrazioni” 135/2009, è stata proposta una ulteriore proroga all’entrata in vigore delle nuove procedure di autorizzazione paesaggistica, prevista per il primo gennaio 2010. Iter delle proroga: Nell’ultimo anno il nuovo sistema di autorizzazioni, messo a punto con il Decreto Legislativo 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha subito già tre slittamenti.

Dal primo gennaio 2009 si è passati al 30 giugno, per arrivare al primo gennaio 2010. Data messa di nuovo in dubbio con l’emendamento presentato dalla Lega Nord in Commissione Affari Costituzionali del Senato, che inserisce la disposizione dopo l’articolo 18. Le nuove procedure prevedono più responsabilità per le Regioni e riservano alle Soprintendenze il potere di esprimere parere preliminare vincolante sugli interventi nelle aree protette.

La Regione, il Comune o la Provincia devono infatti svolgere un’istruttoria in 40 giorni e predisporre una proposta di valutazione da inviare al Soprintendente che si pronuncia entro 45 giorni. Nel caso in cui le Regioni abbiano approvato un piano paesaggistico, il parere della Soprintendenza è obbligatorio ma non vincolante. Dopo la pronuncia le Regioni hanno a disposizione 20 giorni per il rilascio dell’autorizzazione.

Con il regime transitorio in vigore adesso, invece, il Comune rilascia il nulla osta entro 60 giorni e lo invia alla Soprintendenza, che si pronuncia entro 60 giorni e può annullare il provvedimento solo per vizi di legittimità. Difficoltà derivate dalla proroga: L’eventuale approvazione della proroga ha già registrato la contrarietà del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Il nuovo slittamento dei termini renderebbe vana anche la proposta di regolamento per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate sui beni vincolati oggetto di interventi di lieve entità.

Il provvedimento, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 9 ottobre, classifica le tipologie di interventi minori, tra i quali inserisce i lavori pubblici di modesto impatto.

Dall’approvazione o meno della proroga, che sarà deliberata in Commissione “Affari Costituzionali” nel corso della settimana, dipenderà quindi lo snellimento dei piccoli interventi nelle aree protette. Che includendo adeguamento antisismico, aumenti volumetrici del 10%, demolizioni e ricostruzioni nel rispetto della sagoma ed eliminazione delle barriere architettoniche, potrebbero contribuire al rilancio edilizio e al miglioramento della sicurezza.

Pubblicato il 21 ottobre 2009.

Fonte: www.edilportale.it

lunedì 5 ottobre 2009

Sicurezza sul lavoro, Testo Unico anche nei condomini: Sull’amministratore gli obblighi previsti per il datore di lavoro

Condomini soggetti al Decreto Legislativo 81/2008, Testo unico sulla sicurezza e sul lavoro.

Lo chiarisce il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che specifica come gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti del condominio in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o lavoratori autonomi, spettino all’amministratore. Sul quale grava anche l’obbligo di redigere il Duvri, documento per la valutazione dei rischi, che indica le misure adottate per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli.

In caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o lavoratori autonomi bisogna in primo luogo considerare se il condominio può qualificarsi come datore di lavoro. Se è verificata questa condizione, sull’amministratore, legale rappresentante del condominio, gravano tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro.

L’amministratore dovrà coordinarsi e cooperare con la ditta appaltatrice per l’attuazione delle misure di prevenzione attraverso la stesura del Duvri, da allegare al contratto di appalto o di opera.

Quando invece il condominio commissiona, sotto forma di appalto, lavori edili di ingegneria civile regolati dalle norme sui cantieri mobili o temporanei, l’amministratore si qualifica come committente.

In generale, per i datori di lavoro è previsto l’obbligo di informazione reciproca. La disposizione ha lo scopo di eliminare i rischi dovuti a interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera. Le disposizioni sul Duvri non si applicano invece ai rischi specifici propri dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi.

Per vedere la disposizione del Ministero del lavoro, clicca qui.

pubblicato il 5 ottobre 2009.

Fonte: www.edilportale.com