giovedì 30 luglio 2009

Certificazione energetica e 55%: prime difficoltà applicativeI problemi dei Certificatori Energetici alle prese con le nuove norme

A circa un mese dall’entrata in vigore dell’obbligo di dotare di certificato energetico tutti gli immobili messi in vendita o affittati (1° luglio 2009), e a pochi giorni dall’entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, non mancano le difficoltà di applicazione delle nuove regole.

L’Arch. Francesco Giordano, Coordinatore Regionale Campania e Referente Provincia per Napoli dell’ACE - Associazione Certificatori Energetici, ci segnala una serie di questioni relative all’introduzione della certificazione energetica in Italia: molti certificatori hanno infatti rilevato problemi con i notai, con le softwarehouse, con gli ordini professionali e con l’ENEA - Gruppo di Lavoro Efficienza Energetica per le detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.

In particolare l’Associazione Certificatori Energetici segnala che:

  1. i notai sono orientati a pretendere il Certificato energetico e richiedono che venga rilasciato da un tecnico abilitato e iscritto al relativo elenco/albo, ma tale abilitazione ed albo verrà introdotto con il terzo decreto, non ancora pubblicato;
  2. le softwarehouse rilasciano a pagamento gli aggiornamenti dei software commerciali adducendo che l’attestato di qualificazione, ancora valido ed integrato da nuove funzioni, non verrà sostituito dall’attestato di certificato energetico ma andrà ad integrarsi ad esso;- i professionisti fino ad oggi abilitati secondo il Dlgs 115/2008 pensano di poter emettere l’attestato di certificazione anche in assenza dei relativi albi/elenchi regionali;
  3. gli ordini professionali (nei diversi forum) ritengono che non si possa emettere ACE (Attestato di Certificazione Energetica) in sostituzione dell’AQE (Attestato di Qualificazione Energetica), che risulta ancora valido in assenza degli albi/elenchi suddetti; ci sono già le prime interpretazioni della norma;
  4. per quanto riguarda la detrazione del 55% per l’efficienza energetica, l'ENEA GdL efficienza energetica il giorno 18 luglio 2009 comunicava nel servizio faq che non occorre l’ACE per le pratiche di risparmio energetico ma il solo AQE, ritenendolo ancora valido; il giorno 22 luglio 2009 tale faq è stata modificata inserendo la precisazione che l’ACE è valido da normativa vigente ma per le pratiche di detrazioni fiscali era sufficiente l’AQE.
  5. entro settembre una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate includerà definitivamente i portoni e portoncini blindati di ingresso fra i prodotti ammessi alla detrazione del 55%, anche grazie al continuo interessamento dell’UNCSAAL e dei suoi tecnici che più volte hanno segnalato l’anomalia all’ENEA, soprattutto dopo l’emanazione del Dpr 59/2009 che faceva definitivamente rientrare le porte d’ingresso nelle tabelle di trasmittanza degli infissi.

Per quanto riguarda invece il software DOCET, i tecnici sottolineano che nelle Linee Guida (DM 26 giugno 2009) si fa chiaramente riferimento alla possibilità di utilizzo del software DOCET per usi limitati della certificazione energetica (fino a 3000 mq ad esempio), ma nel decreto non si richiama il fatto nel Dpr 59/2009 invece si specifica (art. 4, comma 27) che lo stesso software CNR/ENEA deve garantire risultati analoghi alla norma UNI TS 11300 o riferiti ai parametri nazionali.

Tale richiamo è contenuto anche nel paragrafo 5 dell’Allegato A al DM 26 giugno 2009 in cui si legge “La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CNR, ENEA per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.2, punti 2 e 3 dello stesso decreto 26/06/2009.”. Tale dichiarazione oggi non è disponibile on-line su nessun sito, pertanto l'ultima versione del software DOCET v. 1.07.10.18, non aggiornato da Ottobre 2007, si presume non possa rispettare i corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento e similarmente uno scostamento del +/- 5% come per i software commerciali.

In molti forum tecnici, ma anche in varie interviste e dichiarazioni, si annunciava l’uscita del nuovo DOCET PRO aggiornato alla UNI TS 11300, da utilizzare sia per la Certificazione Energetica che per le pratiche del 55%, ma ad oggi tale aggiornamento non è ancora disponibile.

Sul sito dell'ENEA GdL efficienza energetica, dal giorno 28 luglio è possibile scaricare nuovamente (attraverso il link al sito http://www.docet.itc.cnr.it/) la vecchia versione del software DOCET v. 1.07.10.18, ma non si fa alcun rifermento a dichiarazioni o a rispondenze a parametri nazionali. Tale software non aggiornato risulterebbe attualmente inutilizzabile senza tale dichiarazione e soprattutto non adeguato alla nuova situazione normativa.

Alla luce di queste problematiche, i tecnici chiedono all’ENEA GdL efficienza energetica di chiarire (attraverso la FAQ 50 del 28/07/2009) se l’attuale versione di DOCET (non aggiornata da Ottobre 2007) sia a norma o meno, e di pubblicare sul sito la dichiarazione resa da CNR, ENEA sulla rispondenza del +/- 5% del software DOCET ai parametri nazionali, in assenza della quale il software non può essere utilizzato in alternativa ai software commerciali che invece presentano tale dichiarazione ed in alcuni casi Certificazioni di rispondenza emessa dal CTI.

Pubblicato il 29 Luglio 2009

Fonte: www.edilportale.com

mercoledì 29 luglio 2009

VERGOGNA: Gli architetti da quattro euro all'ora

Basta con gli appalti selvaggi dove la qualità soccombe sotto il peso degli sconti. La libera concorrenza non si genera con lo sfruttamento dei giovani professionisti e con l'indifferenza verso tutte le norme di sicurezza in virtù del solo risparmio. È la protesta degli architetti e degli ingegneri torinesi, schiacciati dalle nuove regole che aboliscono il rispetto delle tariffe professionali nelle gare d'appalto, e affamano anche gli studi più prestigiosi riconoscendo compensi da 4 euro per un'ora di lavoro. Un apparente, immediato, risparmio che però la pubblica amministrazione si troverà a "restituire" più in là nel tempo, e che dimentica ogni garanzia sulla qualità dei progetti architettonici per ospedali, scuole, edilizia convenzionata. Accade così che per la ristrutturazione di due reparti dell'ospedale Sant'Anna-Regina Margherita abbia vinto lo studio disposto a svolgere tutti i servizi legati alla progettazione e alla direzione lavori e sicurezza, abbassando la base d'asta di oltre il 75 per cento. Che per disegnare e consegnare le chiavi del nuovo parcheggio multipiano del Politecnico si siano aggiudicati la gara con l'80 per cento di ribasso. E per la nuova sede dell'Amiat il ribasso vincitore è sceso, ma di poco, fino al 67 per cento. «È così difficile la situazione in questo momento che so di studi disposti a lavorare a costo zero pur di poter mettere in curriculum quel dato appalto pubblico - racconta il presidente dell'Ordine degli architetti di Torino e docente del Politecnico, Riccardo Bedrone - ma la realtà è che non esiste chi può offrire il miglior progetto al minor prezzo, chi abbassa le offerte in modo vertiginoso non potrà che offrire un progetto scadente».

La "giungla dello sconto" è frutto di una escalation di provvedimenti legislativi che risalgono al 1994 ma raggiungono il culmine in Italia con il decreto Bersani, divenuto poi legge, che abolisce l'obbligo di rispettare le tariffe professionali stabilite dagli Ordini. Ma mentre i committenti privati, diversamente dal passato, continuano a tenere alta l'attenzione sulla qualità dei progetti, la pubblica amministrazione, smaniosa di risparmiare, trascura i dettagli tecnici nell'assegnare gli appalti, e lascia ampio spazio allo sconto cosicché i progettisti offrono ribassi da capogiro pur di riuscire ad aggiudicarsi il lavoro.

Come in un suk dell'appalto non esistono più regole e le chiavi del reparto dell'ospedale infantile della città sono affidate al miglior offerente. Il progettista capace di abbattere il valore dell'onorario da 205.990 euro (base d'asta) a 50.722,98 euro con un risparmio secco per l'amministrazione pari a 155.267,02 euro. Così, calcolando i tempi fissati per portare a termine il lavoro, i tecnici che dovranno disegnarlo e dirigerne la realizzazione saranno pagati circa 8 euro lordi all'ora, spese comprese. Il risultato non potrà certo essere dei migliori ma nessuno sembra tenerne conto, almeno non in Piemonte.

Alcune Regioni come la Valle D'Aosta, infatti, si sono allarmate e hanno messo a punto norme ad hoc per far sì che l'elemento economico di un'offerta non sovrasti in modo tanto eclatante quello tecnico, che a tutti gli effetti rappresenta il vero obiettivo finale di chi costruisce ospedali, scuole, edifici pubblici. «Purtroppo però gli enti che fino a oggi hanno preso provvedimenti sono le Regioni a statuto speciale che hanno competenza diretta in materia di appalti - dice Riccardo Bedrone - il Piemonte, invece, deve attenersi alle leggi nazionali. In situazioni tanto anomale come quella del Regina Margherita stiamo però pensando di percorrere le vie legali».
(La Repubblica, 28 luglio 2009)

Pubblicato il 28 Luglio 2009

Fonte: www.architetto.info

martedì 28 luglio 2009

Certificazione energetica edifici: al via le Linee Guida

Il 25 luglio l’attestato di certificazione energetica debutta nelle Regioni sprovviste di propria legge.
Entra in vigore il 25 luglio il DM 26 giugno 2009 contenente le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Il DM - ricordiamo - è previsto dall’articolo 6, comma 9, del Decreto Legislativo 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE e segue il Dpr 59/2009, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti. È ancora atteso invece il regolamento che definirà la figura del certificatore energetico.

Le Linee guida si applicano alle Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Quelle che hanno già una propria normativa in materia (Lombardia, Liguria, Emilia Romagna e Provincia di Bolzano) dovranno adeguarla a quella statale.

Dal 1° luglio 2009 è obbligatorio in tutta Italia redigere l’attestato di certificazione energetica per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, vendute o affittate (sia esistenti che di nuova costruzione), come previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Dlgs 192/2005. Tuttavia, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle Regioni sprovviste di una propria legge in materia, l’attestato di certificazione energetica era sostituito dall’attestato di qualificazione energetica, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; ora, con le Linee Guida, in queste Regioni, l’attestato di qualificazione energetica scompare per lasciare il posto all’attestato di certificazione energetica.

La procedura di certificazione energetica degli edifici prevede che il titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile, richieda, a proprie spese, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005, la certificazione energetica dell’immobile.

Il certificatore deve:
1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell’immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;
2. classificare l’edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
3. rilasciare l’attestato di certificazione energetica.

Le principali novità introdotte dalle Linee Guida:
  1. la performance energetica dell’edificio è rappresentata graficamente attraverso un “cruscotto” - ossia uno schema in cui indicare con una lancetta il livello di efficienza energetica e il livello di prestazione energetica raggiungibile nel breve periodo - che si aggiunge al grafico a istogrammi orizzontali colorati;
  2. la targa energetica indicherà sia le prestazioni energetiche dell’involucro che il rendimento medio dell’impianto;
  3. per gli edifici superiori a 200mq diventa obbligatorio indicare le performance dell’involucro anche in relazione alla climatizzazione estiva;
  4. le classi energetiche diventano otto, identificate dalle lettere dalla A alla G, con l’introduzione di una classe A+.
  5. è ufficialmente confermata l’adozione del software DOCET messo a punto da Enea e Itc-Cnr per la diagnosi energetica di edifici esistenti, in alternativa alla norma UNI/TS 11300 e alla procedura semplificata;
  6. per gli edifici esistenti fino a 1000 mq di scadente qualità energetica, il proprietario può ottemperare all’obbligo di allegare il certificato energetico all’atto di compravendita o di locazione, con un’autodichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G e che i costi energetici sono molto alti.

pubblicato il 24 Luglio 2009.

Fonte: www.edilportale.com

martedì 21 luglio 2009

Piano Casa, in Lombardia chiesto il blocco della norma:Fai, Italianostra, Legambiente, Wwf e Lipu

E' stata pubblicata sul secondo Supplemento Ordinario del Bollettino Ufficiale n.28 del 17 luglio 2009 la Legge Regionale 13/2009 del 16 luglio, recante "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia".

La norma, che consente interventi anche nei parchi e in alcune aree protette, suscita l'opposizione degli ambientalisti, apparendo spesso controversa.

Sarebbero catastrofiche le conseguenze del Piano Casa per Giulia Maria Crespi, presidente del Fai, Fondo Ambientale Italiano. Turismo, salute, identità e radici storiche degli italiani potrebbero essere messe a rischio dal complesso di norme per il rilancio dell’edilizia che le Regioni hanno già iniziato a varare.

In Lombardia risulta “a rischio” il Parco Agricolo Sud, 47 mila ettari con antichi fontanili, terreni fertili e costruzioni storiche, che potrebbero essere modificate per gli aumenti di cubatura concessi dalla nuova legge regionale.

Ad aggravare la situazione c’è la diminuzione dei soprintendenti e dei mezzi a loro disposizione, così come la proroga per l’entrata in vigore del Codice dei Beni Culturali, che permette ai soprintendenti di pronunciarsi a progetto ultimato. Viene quindi meno il potere di esprimere un parere vincolante sugli interventi nelle aree protette.

Desta preoccupazione anche la possibilità che i Comuni permettano ai costruttori l’autocertificazione dell’idoneità del progetto. Aspetto che, secondo Giulia Maria Crespi, si somma in modo pericoloso alle demolizioni e ricostruzioni con premio di cubatura previste dal Piano Casa, che potrebbero stravolgere interi paesaggi.

Le sezioni lombarde di Fai, Italianostra, Legambiente, Wwf e Lipu hanno inoltrato una nota congiunta a sindaci e consigli comunali per la difesa del territorio. Chiesto il blocco del Piano Casa, soprattutto delle disposizioni più controverse, come gli ampliamenti del 20% in centri storici e parchi. Gli ambientalisti hanno manifestato il proprio disaccordo contro la cancellazione di ogni pianificazione urbanistica. Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni i Comuni potranno scegliere solo alcune zone da escludere dall’applicazione della legge, ma non tutto il territorio.

Completamente opposta la posizione dell’Ance, che nella nuova norma vede una boccata di ossigeno a favore di tutto l’indotto, composto da 140 mila imprese e 330 mila addetti. Sotto l’impulso della semplificazione normativa, la mole di lavoro potrebbe infatti aumentare del 30%, generando una richiesta di 30 o 40 mila unità di manodopera aggiuntiva.Secondo i sostenitori della norma il Piano Casa avvia la sperimentazione di una politica urbanistica orientata alla qualificazione e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. Per il riuso delle aree sottoutilizzate o degradate dovrebbe inoltre essere incentivata la sostituzione edilizia.

Legge regionale 16/07/2009 n. 13
Regione Lombardia - Giunta Regionale - Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia.
(Gazzetta regionale 17/07/2009 n. 28 S.O.)


Pubblicato il 22 Luglio 2009

Fonte: www.edilportale.com

sabato 18 luglio 2009

Bonus 20% su elettrodomestici e mobili: Circolare della Agenzia delle Entrate

Con la Circolare n. 35/E del 16 luglio 2009, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla detrazione Irpef del 20% per l’acquisto di mobili, elettrodomestici, televisori e computer, prevista dal DL n. 5 del 10 febbraio 2009.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 2 del DL 5/2009, convertito nella Legge 33/2009, introduce una detrazione del 20% delle spese, sostenute tra il 7 febbraio 2009 e il 31 dicembre 2009, per l’acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ (esclusi frigoriferi, congelatori e loro combinazione), computer e televisori. Per accedere alla detrazione è necessario avviare, o aver avviato a partire dal 1° luglio 2008, lavori di ristrutturazione di singole unità immobiliari residenziali, usufruendo della detrazione del 36%. I mobili e gli elettrodomestici agevolati devono essere finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Il tetto massimo della spesa agevolabile è fissato a 10.000 euro e l’importo massimo della detrazione è di 2.000 euro da ripartire in cinque quote annuali. L’importo massimo è riferito alla singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Per l’acquisto dei beni agevolati il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

La detrazione è cumulabile con quella per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e delle loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+, prevista dal comma 353 dell’articolo 1 della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), come prorogata dal comma 20 dell’articolo 1 della legge 244/2007 (Finanziaria 2008). Quest’ultima detrazione è pari al 20% delle spese, documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2010, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio.

La detrazione è ancorata alla fruizione del beneficio fiscale del 36% (previsto dall’art. 1 della Legge 449/1997) relativamente, però, ai soli “interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unità immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1 luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data”. Ciò comporta – spiega la Circolare – che il contribuente che voglia fruire del nuovo beneficio fiscale, deve aver eseguito tutti gli adempimenti preliminari necessari alla fruizione della detrazione per le ristrutturazioni edilizie.

In particolare, deve aver inviato, anche prima dell’1° luglio 2008, al Centro Operativo di Pescara l’apposita comunicazione, indicando, nel riquadro riservato ai “Dati Relativi ai Lavori di Ristrutturazione”, come data di inizio lavori l’1 luglio 2008, o una data ad essa posteriore.
Come ulteriore requisito per la fruizione della detrazione, il legislatore richiede che il contribuente, dopo l’invio della comunicazione di inizio lavori, abbia effettivamente sostenuto spese di ristrutturazioni per le quali possa beneficiare della detrazione del 36%.

Avendo limitato la nuova detrazione “agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su unità immobiliari residenziali” per i quali si gode della detrazione del 36%, il legislatore ha implicitamente escluso il beneficio nei casi di ristrutturazione di parti comuni degli edifici o di manutenzione ordinaria di singole unità immobiliari o di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Inoltre, visto il riferimento alla Legge 449/1997, l’agevolazione non potrà essere fruita nell’ipotesi di acquisto dell’unità abitativa residenziale dall’impresa costruttrice che abbia provveduto alla ristrutturazione dell’immobile.

Pertanto la detrazione è collegata ai soli interventi, effettuati esclusivamente su unità immobiliari residenziali, relativi a:
- manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457;
- ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

Circolare 16/07/2009 n.35/E
Agenzia delle Entrate - Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica


pubblicata il 17 Luglio 2009

Fonte: www.edilportale.com

mercoledì 15 luglio 2009

Piano Casa, la Lombardia approva la legge definitiva

Approvato dal Consiglio Regionale il Piano Casa lombardo, che diventa legge dopo due rinvii. Dopo l’approvazione in Giunta Regionale, il testo aveva subito diverse proposte di emendamento. Solo nell’ultima seduta l’opposizione ne ha presentate 200, seguite da altre 10 elaborate dall’Assessore al Territorio Davide Boni.

Quattro le tipologie di intervento individuate dalla legge regionale:
  1. recupero e riutilizzo di volumetrie abbandonate o sottoutilizzate;
  2. ampliamento fino al 20% , e comunque non superiore a 300 metri cubi, del volume complessivo di edifici mono e bifamiliari o di edifici trifamiliari con volumetria fino a 1.000 metri cubi;
  3. demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e produttivi, con bonus volumetrico sino al 30% del volume preesistente, aumentabile al 35% in presenza di adeguate dotazioni di verde, cioè una dotazione arborea che copra almeno il 25% del lotto;
  4. riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica.

Apprezzamento dalle associazioni dell’artigianato lombardo per le ricadute del ddl, stimate in 7 miliardi di euro, 30 mila posti di lavoro e un risparmio energetico pari a 45 milioni. Sarebbero coinvolte le piccole e micro imprese del settore edilizio e dell'intera filiera casa, che in Lombardia conta oltre 115 mila aziende artigiane, con oltre 250 mila addetti.

Le proposte di modifica miravano a limitare gli interventi di ampliamento degli edifici residenziali, commerciali e industriali nei centri storici e nei parchi, anche se, replica Bordoni, relatore del ddl e componente della Commissione Territorio, il testo ha come obiettivo la sostituzione degli edifici non coerenti con le caratteristiche storico architettoniche. L'opposizione resta però ferma contro l'utilizzazione di nuovo suolo, sostenendo che la soluzione del fabbisogno abitativo della Regione non passa attraverso la realizzazione di mansarde, verende e depandance.

Respinte le istanze dei Verdi, che difendevano l’illegittimità del disegno di legge regionale per la deroga alle norme nazionali in vigore.

Sei i fronti toccati dagli emendamenti proposti dagli ambientalisti. In primo luogo la restrizione dell’ambito di applicazione della legge alle sole aree urbane degradate, escludendo centri storici e nuclei urbani minori costruiti prima del 1945, eliminando anche la possibilità di deroga ai Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi. Giudicata poi troppo vaga la definizione “non coerenti” per i fabbricati situati nei centri storici sui quali si vorrebbe consentire la possibilità di intervento. Chieste anche maggiori cautele per gli interventi in aree agricole e il divieto di estendere il provvedimento agli edifici produttivi. Proposte infine l’eliminazione dei premi aggiuntivi in volumetria per gli interventi che assicurino un “congruo equipaggiamento arboreo” e l’introduzione di una dichiarazione generale per escludere ogni ulteriore consumo di suolo.

Delibera/zione 03/06/2009 n. VIII/9544 : Regione Lombardia - Giunta Regionale - Proposta di progetto di legge "Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia".

Pubblicato il 15 Luglio 2009

Fonte: www.edilportale.com

lunedì 13 luglio 2009

Certificazione energetica edifici, pubblicate le Linee Guida nazionali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, il DM del 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” che definisce le procedure applicative della certificazione energetica degli edifici, in attuazione dell’articolo 6, comma 9 e dell’articolo 5, comma 1 del Decreto Legislativo 192/2005.

Le Linee guida – si legge all’articolo 3 – sono finalizzare a garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità delle certificazioni energetiche sull'intero territorio nazionale in conformità alla direttiva 2002/91/CE, promuovendo altresì la tutela degli interessi degli utenti. Il decreto definisce quindi le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.

Il decreto segue il Dpr 59/2009 del 2 aprile scorso, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005.

Ricordiamo che i Dlgs 192/2005 e 311/2006, e le relative disposizioni attuative, si applicano solo alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Quelle che invece hanno già emanato proprie leggi devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.

Pubblicato il 13 Luglio 2009

Fonte: www.edilportale.com

Nuova edizione 2009 della guida ANCE alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica

Alla luce delle recenti disposizioni contenute nel Decreto "Anticrisi" (D.L. 185/2008) e degli ultimi chiarimenti ministeriali, l'ANCE ha provveduto ad aggiornare la "Guida alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica".

Come si ricorderà, il DL 185/2008 ha previsto, tra l'altro:

  1. l'invio di una comunicazione all'Agenzia delle Entrate per le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2009, secondo i termini e le modalità previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009;
  2. l'obbligo, sempre per le spese sostenute dopo il 1° gennaio 2009, di ripartire la detrazione in cinque rate annuali di pari importo.

Come le precedenti la nuova edizione della guida ANCE illustra le modalità applicative della detrazione, sia con riferimento agli interventi agevolati che agli adempimenti necessari per l'accesso alle agevolazioni.

La pubblicazione illustra condizioni, limiti e modalità per fruire della detrazione trattando, in particolare, aspetti legati a:

  • Soggetti beneficiari
  • Edifici interessati dagli interventi
  • Spese agevolabili e misura della detrazione
  • Adempimenti (documenti da acquisire, documenti da inviare, modalità di pagamento, documenti da conservare, indicazione in fattura del costo della manodopera)
  • Cumulabilità con altre agevolazioni
  • Iva applicabile agli interventi di risparmio energetico

Nella pubblicazione viene anche effettuato un confronto puntuale tra la detrazione del 55% e la detrazione del 36% relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia.

La Guida redatta dall'ANCE è stata aggiornata, inoltre, tenendo conto dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nel corso dell'ultimo anno, disponibili, insieme alla normativa di riferimento, in appendice alla guida.

Clicca qui per scaricare la Guida ANCE alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica aggiornata a luglio 2009

Pubblicata il 8 Luglio 2009

Fonte: www.acca.it

domenica 5 luglio 2009

Decreto Legge sulla Certificazione Energetica degli edifici

Firmato dal Ministro allo Sviluppo Economico Claudio Scajola il decreto legge sulla certificazione energetica degli edifici. La disposizione, che entrerà in vigore nei prossimi giorni, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, consente secondo il Ministro di rendere trasparente la qualità energetica degli immobili, offrendo maggiori garanzie a chi investe nell’acquisto di una casa.

Le caratteristiche di isolamento, coibentazione e impianti energetici dovranno essere inserite quindi all’interno del certificato, da allegare all’atto di compravendita. Il decreto, che recepisce la Direttiva Comunitaria 2002/91/CE, fissa le linee guida nazionali per la certificazione energetica e gli strumenti di raccordo tra Stato e Regioni. In alcuni Enti Locali sono già state definite procedure che si integrano nella normativa nazionale in base alle peculiarità territoriali.

Il decreto legge segue il Dpr 59/2009 del 2 aprile scorso, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti.

A sua volta il Dpr 59/2009 ha attuato il Decreto Legislativo 192/2005, che fissava l’obbligo di dotare di certificazione energetica i nuovi edifici e quelli esistenti con superficie utile superiore ai mille metri quadri, sottoposti a integrale ristrutturazione o a demolizione e ricostruzione.

In mancanza di una regolamentazione il Decreto Legislativo 311/2006 ha sostituito l’attestato di certificazione con quello di qualificazione energetica, estendendo l’obbligo anche ai casi non previsti dalla precedente disposizione. Dal primo luglio 2007 l’obbligo avrebbe dovuto essere esteso ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici con superficie superiore a mille metri quadri, dal primo luglio 2008 a ai passaggi a titolo oneroso di interi edifici anche con superficie inferiore a mille metri quadri e dal 1° luglio 2009 ai passaggi a titolo oneroso anche di singole unità immobiliari.

L’Italia è stata sottoposta anche a procedura di infrazione da parte dell’Unione Europea per aver abolito, con la Legge 133/2008, l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita.

Per la regolarizzazione della posizione energetica dell’Italia è necessario un ultimo step. Atteso nelle prossime settimane un altro regolamento che definirà le figure dei certificatori energetici abilitati al rilascio delle certificazioni.

Pubblicato il 3 Luglio 2009

Fonte: www.edilportale.com

venerdì 3 luglio 2009

ATTESTATO DI CERTIICAZIONE ENERGETICA: il Notaio è obbligato ad inviare all'organismo di accreditamento CESTEC

Ai sensi della Legge Regionale n.10 del 2009 "Al fine di consentire il controllo sull'effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell’attestato di certificazione energetica, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell’atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all’organismo regionale di accreditamento. Tale obbligo di trasmissione resta escluso per le fattispecie in cui la natura stessa del bene oggetto del contratto esclude la necessità della certificazione energetica."

INVIO DEGLI ATTI AI SENSI DELLA LEGGE N. 10 DEL 29 GIUGNO 2009

Al fine di consentire ai notai di ottemperare a quanto sancito all'art. 1, comma 1, lettera e), 17 nonies, della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2009, si richiede in via provvisoria, l'invio della copia conforme dell’atto per mezzo mail all'indirizzo: notaio@cestec.it

Si richiede al notaio di configurare il messaggio di posta avendo cura di:
indicare nell' OGGETTO: Nome Cognome (Notaio)_N. repertorio_N. raccolta
(p.e. MarioRossi_1254_896);

ALLEGARE: in formato .pdf l'atto. File, nominato con Nome Cognome, N.repertorio e N. raccolta
(p.e.: MarioRossi_1254_896.pdf)

Esempio:

Alcune domande dal FAQ-notaio (link: http://www.cened.it/faq_notai)

15.1 Per quali casi è escluso l’obbligo di trasmissione dell’atto all’organismo di accreditamento?
Qualora la cessione abbia ad oggetto beni o diritti su beni per i quali specifiche disposizioni contenute nella DGR VIII/8745 abbiano escluso l’obbligo di certificazione, per esempio:

  • Cessione a titolo oneroso avente ad oggetto uno dei beni rientranti nelle ipotesi di cui al punto 3.2 della DGR VIII/8745;
  • Cessione a titolo oneroso di diritti (su beni) tra quelli considerati dall’art. 9.5 della DGR VIII/8745;
  • Cessione a titolo oneroso di edifici (o singole unità immobiliari) prive di impianti (cfr. art. 9.6 DGRVIII/8745)
  • Cessione di beni per i quali specifiche disposizioni di legge escludano la possibilità che in essi siano presenti impianti termici deputati alla climatizzazione (p.e. autorimesse).

15.2 La previsione normativa (Legge regionale n.10/2009) impone al notaio di trasmettere l’atto all’organismo di accreditamento quando “anche giustificatamente” provveduto all’allegazione dell’ACE. Cosa s'intende per “anche giustificatamente”?
Non sempre si può essere oggettivamente certi del ricorrere della causa esimente rispetto all’obbligo di allegazione. Ovviamente la trasmissione dell’atto non è dovuta tutte le volte in cui l’oggettività dei fatti sia talmente lapalissiana da rendere superflua la trasmissione della copia dell’atto.

15.3 A chi posso rivolgermi per avere eventuali chiarimenti in merito all'applicazione di quanto disposto dalla Legge regionale n. 10/2009?
Può chiamare direttamente gli uffici di Cestec SpA dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, componendo il numero 02 66737400 avendo cura di digitare, al momento della richiesta dell'operatore, il numero 4. Oppure può mandare una mail attraverso l'apposito form presente in "contatti" del sito http://www.cened.it/

Fonte: www.cened.it

giovedì 2 luglio 2009

SANZIONI PER CHI VENDE SENZA ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Pubblicata il 30 giugno sul B.U.R.L. la Legge Regionale 10/2009 che stabilisce nell'articolo 1, le sanzioni per chi non allega al rogito di compravendita l'Attestato di Certificazione Energetica:

Art.1 - Alla l.r. 24/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
omissis...
c) dopo il comma 4 dell'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:
«4bis. L'attestato di certificazione energetica, redatto secondo le indicazioni definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, è rilasciato dal comune in originale o copia conforme. L'attestato di certificazione relativo al bene o ai beni che formano oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso deve essere allegato, in originale o in copia conforme dal comune o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato, all'atto di trasferimento stesso nei casi e per le fattispecie previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia.
omissis...
17 quinquies. L'alientante a titolo oneroso che non ottempera all'obbligo di cui all'articolo 25, comma 4 bis, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila

Per garantire le condizioni operative ottimali per soddisfare tale prescrizione, sottopongo a tutti i miei clienti, la mia competenza e professionalità;
restando a disposizione per approfondimenti e preventivi.
Informazioni:
tel.: 02 494546445