venerdì 3 settembre 2010

Sanatoria catastale, delimitata l’applicazione della manovra

L’Agenzia del Territorio torna a spiegare l’aggiornamento del Catasto alla luce della manovra per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica.

È stata approvata lo scorso 10 agosto la Circolare 3/2010 che, oltre a fornire una panoramica generale, specifica i casi di esclusione dall’applicazione delle normative introdotte.

L’articolo 19 della manovra prevede l’emersione degli “immobili fantasma” e l’individuazione dei titolari dei diritti reali sugli immobili. A tal fine sono state introdotte azioni di monitoraggio degli edifici esistenti e qualche modifica in materia di locazioni e compravendite.

Oltre all’iscrizione in Catasto degli immobili non censiti, devono essere comunicate le variazioni subite dagli edifici. Hanno rilevanza catastale tutti gli interventi che influiscono sul classamento e la rendita degli immobili. Tra questa tipologia di lavori non è inclusa la modifica esterna dei fabbricati ampliati che non incide sul perimetro.

La mancata corrispondenza allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie rende nulli i contratti di locazione o compravendita. In fase di conversione è stato deciso che la dichiarazione sulla conformità può essere sostituita da una attestazione rilasciata da un tecnico abilitato.

Sono esclusi dall’applicazione della norma e dall’obbligo di comunicare le variazioni gli immobili classificati sotto la categoria F dal DM 28/1998 e i beni comuni non censibili, come androni e scale.

La situazione può cambiare per gli alloggi dei portieri, definiti come beni comuni censiti, quando vengono sottratti alla comproprietà condominiale attraverso la vendita ad un condomino o a un soggetto terzo.

Non devono essere segnalati al Catasto neanche le particelle censite al Catasto terreni, i fabbricati rurali, gli edifici diroccati iscritti come unità collabenti, gli edifici in corso di costruzione e gli spostamenti di pareti interne che non creano nuovi vani.

In base al decreto legge iniziale, il processo di accertamento per l’individuazione dei fabbricati non dichiarati doveva concludersi il 30 settembre. Il termine è stato però prorogato fino al 31 dicembre. Dopo la registrazione delle dichiarazioni dei titolari dei diritti reali sugli “immobili fantasma”, i dati vengono messi a disposizione degli enti locali che possono effettuare controlli sulla conformità urbanistico – edilizia. Uno dei maggiori punti di scontro sulla sanatoria catastale riguardava infatti la possibilità che l’emersione degli edifici non dichiarati potesse trasformarsi in un condono mascherato.

Ai soggetti che non rispettano i termini per le dichiarazioni sarà applicata una rendita presunta da iscrivere in via transitoria in Catasto. La circolare chiarisce che vale la stessa tempistica per gli immobili sui quali sono stati effettuati interventi con variazioni non dichiarate di consistenza e destinazione. Per effettuare i controlli la legge ha esteso agli uffici dell’Agenzia del Territorio i poteri istruttori previsti dal Dpr 633/1972.

Per vedere le norme correlate:
pubblicata il 3 settembre 2009
Fonte: www.edilportale.it

venerdì 25 giugno 2010

Dall’Ance la nuova Guida alle detrazioni fiscali del 36%

Alla luce delle disposizioni contenute nell`art.2, commi 10 - 11, della Legge 23 dicembre 2009, n.191 (Finanziaria 2010), relative alla proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo, si trasmette la nuova «Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie», aggiornata con i chiarimenti ministeriali forniti nel corso dell`ultimo anno, che riepiloga le modalita` applicative del beneficio, le fattispecie agevolate e gli adempimenti necessari per l`accesso alla detrazione.

Si ricorda, infatti, che l`art.2, commi 10 - 11, della legge 191/2009 ha previsto:

- la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione IRPEF del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi, nel limite di 48.000 euro per unita` immobiliare;
- la messa a regime dell`IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.

E` stata, inoltre, prorogata per un ulteriore anno anche la detrazione IRPEF del 36% per l`acquisto di abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni (da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unita` immobiliare), reintrodotta dal 1° gennaio 2008 dalla legge Finanziaria 2008 (art.1, comma 17, lett.b, legge 244/2007).

In virtu` della proroga, per tale fattispecie, la detrazione spetta a condizione che:

- gli interventi di recupero, da realizzare sull`intero fabbricato, siano eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
- il rogito per l`acquisto delle abitazioni sia stipulato entro il 30 giugno 2013.

Nell`Appendice alla Guida sono, inoltre, raccolte le disposizioni normative in materia, la giurisprudenza e i documenti di prassi emanati dall`Agenzia delle Entrate.

Si ricorda infine che, a decorrere dal 1° luglio 2010, l`art.25 del D.L. 78/2010 (ancora in corso di conversione in legge) ha previsto l`obbligo, per le Banche e le Poste italiane S.p.A., di operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dalle imprese, all`atto dell`accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d`imposta (cfr. News ANCE n.905 del 3 giugno 2010).

Tale obbligo operera`, di conseguenza, anche con riferimento ai pagamenti effettuati con bonifico relativi a spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36%, fermo restando che, con Provvedimento del Direttore dell`Agenzia delle Entrate, saranno successivamente individuate nel dettaglio le tipologie di pagamenti nonche` le modalita` di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.

In merito, l`ANCE ha gia` intrapreso le piu` opportune iniziative per ottenere un ripensamento da parte del Governo, tenuto conto che la ritenuta del 10% si traduce unicamente in una minor disponibilita` monetaria per le imprese esecutrici degli interventi e che l`Amministrazione Finanziaria dispone gia` di tutti gli strumenti idonei a selezionare le posizioni da assoggettare a verifica.

Scarica la Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e Appendice
oppure scarica il file zip

pubblicata il 18giugno2010
Fonte: www.ance.it

venerdì 28 maggio 2010

Detrazione 55%: rettifica all’Enea con autocertificazione

Con la Circolare 21/E del 23 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate aveva previsto la possibilità per il contribuente di correggere e/o integrare, esclusivamente in via telematica, la scheda informativa da trasmettere all’Enea per usufruire della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.

Ad oggi però, l’Enea non ha ancora implementato la procedura informatica per l’invio telematico della scheda rettificativa.

Di conseguenza, i contribuenti che utilizzano il Modello di dichiarazione 730/2010, il cui termine di presentazione scade il 31 maggio 2010, non hanno la possibilità di inoltrare la rettifica e di fruire della detrazione per le spese non indicate nella scheda informativa precedentemente inviata all’ENEA.

Con la Risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ovvia al problema indicando ai contribuenti la procedura per beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria. Si dovrà:

• presentare ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
• provvedere all’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea.

I soggetti che prestano l’assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ove il contribuente non provveda nei 90 giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all’invio telematico della scheda rettificativa all’ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita, senza che siano applicabili sanzioni nei confronti del soggetto che in sede di assistenza fiscale abbia acquisito la predetta dichiarazione sostitutiva.

Scarica qui la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate

pubblicata il 28 maggio 2010
Fonte: www.edilportale.it

martedì 25 maggio 2010

IN VIGORE OGGI IL DL INCENTIVI : Legge 73/2010

Entrata in vigore oggi la Legge 22 maggio 2010, n. 73, pubblicata ieri 25 maggio nella Gazzetta Ufficiale n.120:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
Scarica qui il testo della Legge 73/2010.

domenica 2 maggio 2010

Sicurezza in condominio: dal Ministero del Lavoro tutti i chiarimenti

Il Ministero del Lavoro, nell'apposita sezione (FAQ) del sito, ha pubblicato le risposte ai quesiti sull’applicazione del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nell’ambito del condominio.
Di seguito i quesiti che hanno avuto risposta dal Ministero.
• Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?
• Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati?(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
• Per l’adempimento dell’obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 9, è corretta l’effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall’articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
• Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo “affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi” (di cui all’articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di lavoro” anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?
• Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi “lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?

Scarica qui la nota del Ministero

Pubblicato il 29 aprile 2010
Fonte: www.acca.it