giovedì 18 febbraio 2010

Bonus 36% anche per i lavori in condominio

Ammessa la detrazione Irpef sulle ristrutturazioni in tutte le parti comuni
Bonus del 36% valido anche per i lavori in condominio. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 7/E del 12 febbraio 2010.
Le Entrate hanno chiarito che la detrazione Irpef del 36% si applica anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni dei condomini.
La disposizione conferma l’orientamento dell’Anaci, Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, e rettifica la Risoluzione 84/2007, con la quale l’applicabilità dell’incentivo fiscale veniva limitata alle parti comuni considerate necessarie.
Secondo il comma 1 dell’articolo 1117 del Codice Civile esistono tre tipologie di parti comuni:
- Quelle che costituiscono la struttura, come suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, lastrici solari, scale, portoni e cortili, considerati necessari all’uso comune;
- I locali accessori destinati al servizio generale, come portineria, lavanderia, stenditoi e riscaldamenti centralizzati;
- Gli impianti, i locali e le opere non indispensabili, ma destinati a servizio di godimento comune, come ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti, fognature, canali di scarico, impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica e per il riscaldamento fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Secondo l’Agenzia delle Entrate la nuova interpretazione estensiva risponde in modo più adeguato alle finalità dell’agevolazione fiscale.

pubblicato il 17 febbraio 2010
Fonte: http://www.edilportale.it/

venerdì 12 febbraio 2010

Supercondominio e servitù di passaggio: ripartizione spese

Ogni qualvolta che ci sono delle parti comuni a più plessi condominiali, si possono verificare le seguenti situazioni:

1) ci può essere un atto scritto e controfirmato da tutti i condomini con cui si costituisce un supercondominio;
2) si può creare una situazione di fatto.

Da queste classificazioni potrebbe trattarsi di edifici che hanno beni in comune (ad es. un complesso di villette servite da giardino e portineria) oppure che parti di un condominio sono posti al servizio di un altro, quindi c’è una servitù.

Se questa situazione viene considerata di comunione di alcuni beni e NON vi sono regolamenti condominiali, le spese per le parti comuni si suddivideranno in parti uguali tra tutti i comproprietari e non con suddivisione per tabelle millesimali.

Se , invece, siamo di fronte, ad esempio, ad una strada utilizzata da due edifici condominiali, e non si ha prova della proprietà esclusiva della strada in capo ad uno dei due condomini, si potrebbe asserire che siamo di fronte ad una servitù di passaggio necessaria (esistente anche se non prevista da nessun atto e/o costituita dall’autorità giudiziaria) oppure che essa è una parte comune di un supercondominio. Se è parte del super condominio le spese per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria competono all’assemblea del supercondomino e le spese sono da dividere proporzionalmente tra tutti. Se è considerata una servitù, la manutenzione della strada è a carico solo del condominio dal quale passa la strada che permette l’accesso al secondo; questo è libero di decidere autonomamente di effettuare i lavori di manutenzione, e il condominio che si serve delle strada, parteciperà solo proporzionalmente nel caso in cui verranno deliberate delle opere straordinarie, sempre nel limite dei vantaggi eventualmente avuti.

Ovviamente chi è sottoposto alla servitù e chi ne gode non potrà eseguire opere o modifiche che rendano più gravosa la servitù stessa.
 
pubblicato il 10 febbraio 2010
 

lunedì 1 febbraio 2010

Detrazione 55%: riproposta la proroga al 31 dicembre 2012


Un emendamento al Milleproroghe propone di mantenere per altri due anni il bonus per la riqualificazione energetica
Prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici. Lo propone un emendamento presentatodai senatori dell'IdV, Bugnano, Pardi, De Toni e Belisario al DDL di conversione del DL 194/2009 Milleproroghe.

L'emendamento interviene sull'articolo 1, comma 20, della Finanziaria 2008, prorogando al 31 dicembre 2012 la scadenza, ora fissata al 31 dicembre 2010, per usufruire del bonus fiscale del 55%.

La proposta emendativa prevede anche di estendere la detrazione alle spese "per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna" in aggiunta a quelle - già previste – per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.

Ricordiamo che, nel settembre 2009, gli operatori del settore edile hanno chiesto, senza successo, di prorogare oltre il 2010 la detrazione del 55%, inserendo la misura nella Finanziaria 2010.

L'Esecutivo, all'inizio di ottobre, si è detto disponibile a prolungare la detrazione del 55% per altri due anni ma poi gli emendamenti alla Finanziaria 2010 che proponevano la proroga sono stati bocciati.

Successivamente, il Sottosegretario Casero ha ribadito la volontà del Governo di mantenere la detrazione affermando che "il 55% può essere portato avanti con interventi legislativi l'anno prossimo".
La conversione in legge del Milleproroghe potrebbe quindi essere l'occasione buona.

Pubblicato il 01/02/2010
Fonte: www.edilportale.it

lunedì 25 gennaio 2010

Rischio elettrico: un metodo per valutarlo ai sensi del Dlgs 81/2008

Identificare le aree omogenee, verificare la conformità degli impianti, valutare il rischio per gli 'utilizzatori e per gli 'addetti ai lavori'

Tra le molte novità, il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 ha fornito precise indicazioni sulla valutazione del rischio elettrico, successivamente integrate e modificate, anche sostanzialmente, dal Dlgs 106/2009.

Il Capo III "Impianti e apparecchiature elettriche" del Titolo III "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale" riprende e sviluppa in modo specifico gli obblighi del datore di lavoro connessi alla presenza del rischio elettrico: rilevante appare l'esplicito obbligo a carico del datore di lavoro introdotto al comma 2 dell'art.80 ("Obblighi del datore di lavoro"), di valutare i rischi di natura elettrica tenendo in considerazione tre aspetti fondamentali: 

  • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze;
  • i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
  • tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Dal punto di vista sanzionatorio, il primo comma dell'art. 80 non è punito. È però prevista la pena dell'arresto da tre a sei mesi, o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro, per la mancata valutazione del rischio elettrico; tale valutazione è evidentemente necessaria per individuare le misure di sicurezza richiamate al comma 3 dell'art. 80, anch'esso punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Vediamo ora come dovrà operare un valutatore del rischio elettrico, figura alla quale si dovranno rivolgere la maggior parte dei datori di lavoro che difficilmente possiederanno le competenze necessarie a valutare questa tipologia di rischio.

Identificazione delle aree omogenee per il rischio elettrico

Dal punto di vista metodologico il valutatore dovrà innanzitutto suddividere la realtà aziendale classificando aree omogenee per il rischio elettrico, quali ad esempio:
a) Luoghi ordinari;
b) Luoghi a maggior rischio in caso d'incendio;
c) Luoghi conduttori ristretti: ossia luoghi che si presentano delimitati da superfici metalliche o comunque conduttrici in buon collegamento elettrico con il terreno e che al loro interno è elevata la probabilità che una persona possa venire in contatto con tali superfici attraverso un'ampia parte del corpo diversa da mani e piedi (es. i serbatoi metallici, scavi, ecc... );
d) Luoghi con pericolo di esplosione: ossia luoghi in cui possono formarsi atmosfere esplosive, cioè una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga nell'insieme della miscela incombusta;
e) Cabine di trasformazione MT/BT;
f) Locali ad uso medico;
g) Ambienti in cui si svolgono attività di zootecnia;
h) Cantieri.

Tale suddivisione per aree omogenee di rischio elettrico prende spunto dai campi di applicazione delle varie norme CEI per la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti (quali ad esempio CEI 64-8, CEI EN 60079-10,14,17, CEI EN 61241-10,14, CEI 11-1, CEI 0-15). Le aree omogenee per rischio elettrico così classificate sono caratterizzate non solo dalle proprie caratteristiche costruttive e architettoniche, ma anche dalle attività lavorative svolte, o che verranno svolte al loro interno. Ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 81/2008, ad ogni modifica organizzativa o del ciclo produttivo si renderà necessaria una ri-valutazione del rischio finalizzata a identificare la corretta classificazione del luogo dal punto di vista elettrico e l'effettiva conformità degli impianti in relazione all'ambiente di installazione.

La conformità degli impianti elettrici

La rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la "regola dell'arte" è da considerarsi un pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico. In altri termini, la verifica di conformità degli impianti è un'attività che deve essere svolta a monte della valutazione del rischio e che, se non dà luogo ad un riscontro positivo, determina già una condizione di rischio inaccettabile.

Il datore di lavoro che intende garantire la conformità degli impianti dovrà:
a) accertarsi che gli impianti elettrici presenti nei locali siano installati nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari applicabili, in particolare, che gli impianti elettrici siano progettati ed installati a regola d'arte, verificando, se non già fatto, la documentazione di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare l'impianto richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi del D.M. 37/08;
b) accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), come da verifica tecnica effettuata, ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche in conformità alle norme tecniche, in particolare norma CEI EN 62305-2;
c) assoggettare gli impianti a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0-10), comprovando con idonee registrazioni l'effettuazione di tale attività di manutenzione; 
d) assoggettare gli impianti alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività documentata per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore).



Sulla base delle precedenti considerazioni, la valutazione del rischio elettrico dovrà concentrarsi sui rischi residui, ovvero sui rischi non già prevenuti o protetti da una progettazione e realizzazione a regola d'arte, ed in particolare dai rischi connessi:
- ad una non idonea manutenzione e verifica degli apparecchi ed impianti elettrici;
- ad una carente informazione dei lavoratori sui rischi di natura elettrica;
- ad una insufficiente formazione sul corretto utilizzo degli apparecchi ed impianti elettrici.  

La valutazione del rischio elettrico per gli "utilizzatori"

I lavoratori che "impiegano" semplicemente l'impianto e le apparecchiature elettriche sono soggetti a rischi sostanzialmente diversi rispetto a quei lavoratori che effettuano ad esempio operazioni di manutenzione degli impianti, ossia "lavori elettrici" (come definito dalla norma CEI 11-27): se nel primo caso la sostanziale "intrinseca" sicurezza di impianti ed apparecchi a norma garantisce un lavoratore, correttamente informato sui concetti basilari del rischio elettrico, nel secondo caso solo una puntuale definizione dell'ambito di intervento del lavoratore (ossia la definizione di una precisa procedura d'intervento), associata ad una specifica formazione e addestramento in merito al rischio elettrico, nonché alla fornitura ed utilizzo di D.P.I. idonei, consente di garantire il raggiungimento di livelli di sicurezza "accettabili".
 
Esemplifichiamo di seguito una valutazione del rischio elettrico per un lavoratore che non effettua lavori elettrici (che possiamo definire "utente generico") e che opera in luoghi definibili "ordinari" dal punto di vista elettrico. Applicando quanto previsto dalla normativa tecnica in merito al processo di valutazione del rischio (norma UNI 11230 "Gestione del rischio - Vocabolario"), si terranno distinte la misurazione del rischio dalla ponderazione del rischio. Utilizzando i criteri indicati nella norma BS 18004:2008, verrà effettuata la stima del rischio sulla base di una correlazione tra probabilità di accadimento e danno atteso, mentre la fase di ponderazione del rischio sarà finalizzata a determinare se il rischio è da considerarsi "Accettabile", oppure no. Tali passaggi possono essere formalizzati attraverso delle schede analoghe a quelle allegate, relative al rischio da contatti diretti e contatti indiretti per un utente generico.

La valutazione del rischio elettrico per gli "addetti ai lavori elettrici"

Il datore di lavoro, per effettuare la valutazione dei rischi a cui sono soggetti gli addetti ai lavori elettrici e per la scelta delle misure di sicurezza, dovrà considerare come riferimento le indicazioni rintracciabili nella norma CEI 11-27.
 
Per quanto riguarda i lavori elettrici sotto tensione è necessario evidenziare che l'art. 82 stabilisce innanzitutto che tali lavori sono innanzitutto vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari per ragioni tecnico-organizzative, consentiti su impianti con tensione di sicurezza, o su impianti di categoria 0 e I, purché il lavoratore sia formato e addestrato ad operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il datore di lavoro abbia attribuito formalmente l'idoneità allo svolgimento delle specifiche attività effettivamente svolte dal lavoratore (intendendo con ciò che l'idoneità non può essere generica, ossia per qualunque lavoro elettrico), e nel rispetto di procedure di lavoro previste dalle vigenti norme tecniche. L'esecuzione di lavori elettrici sotto tensione in modo non conforme alle disposizioni previste nella norma tecnica (CEI 11-27) è punita con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
 
La norma CEI 11-27 prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto la qualifica ad operare sugli impianti elettrici: tale qualifica può essere di "persona esperta" (PES), "persona avvertita" (PAV) e di persona "idonea ai lavori elettrici sotto tensione" (nel gergo PEI). La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, nonché di capacità organizzativa e d'esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici.
 
Pertanto, per i lavoratori addetti ai lavori elettrici, la valutazione del rischio elettrico potrà determinare un giudizio "accettabile" se si verifica che: a) i lavoratori sono formati e addestrati all'effettuazione di lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27; b) i lavoratori sono formalmente qualificati ai sensi della norma CEI 11-27 dal datore di lavoro per le specifiche attività effettivamente svolte dagli stessi; c) i lavoratori dispongono e adottano precise procedure di lavoro, conformi con quelle previste dalla norma CEI 11-27; d) i lavoratori sono dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali idonei e regolarmente verificati, in particolare conformi alle indicazioni della norma CEI 11-27, oltre che a quanto stabilito dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio.
 
Dal punto di vista organizzativo i punti precedenti non sono ancora sufficienti per la corretta esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici: infatti, il punto 6 della norma CEI 11-27 ed il punto 4.3 della norma CEI EN 50110-1 prescrivono di identificare le due figure seguenti: a) la persona preposta alla conduzione dell'impianto elettrico (Responsabile dell'Impianto - RI), definito nelle norme CEI 11-27 e CEI EN 50110-1 come: "Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione dell'impianto elettrico. All'occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri"; b) la persona preposta alla conduzione dell'attività lavorativa (Preposto ai lavori - PL), definito nella norma CEI 11-27 come: "Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro. All'occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri"; alle quali saranno assegnati precisi ruoli e responsabilità in merito all'esecuzione dei lavori, chiaramente individuate dal datore di lavoro.
 
Alla luce di tutte queste considerazioni, in modo analogo a quanto già illustrato precedentemente per la valutazione del rischio elettrico per gli utilizzatori, nelle schede allegate si riporta un esempio di valutazione per un addetto ai lavori elettrici fuori tensione e in tensione.

Autori: Ingg. Cesare Campello, Federico Maritan e Mauro Rossato, Area Sicurezza di Vega Engineering S.r.l  - www.vegaengineering.com

Pubblicato il 25 gennaio 2010

Fonte: www.edilportale.it

martedì 5 gennaio 2010

Trasmissione informatizzata della Notifica Preliminare di avvio lavori nei cantieri

Regione Lombardia e la Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia hanno disposto che la trasmissione della notifica preliminare inizio lavori in cantiere e dei suoi aggiornamenti avvenga tramite sistema informatizzato. L'inserimento della notifica preliminare online garantisce la trasmissione all'ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente e permette la stampa dell'atto utile per l'affissione presso il cantiere. L'utilizzo della modalità di invio informatizzata è obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2010.

Cos'è la notifica preliminare inizio lavori in cantiere ?
Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il committente o il responsabile dei lavori devono trasmettere la notifica preliminare, sia all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) che alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competenti, nonché gli eventuali aggiornamenti, a norma dell'art. 99 comma 1 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche.
L'obbligo sussiste nei seguenti casi:
- nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici;
- nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo all'inizio dei lavori;
- nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

L'applicativo web per la notifica preliminare di inizio cantiere è disponibile qui oppure accedendo al sito: www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti numeri verdi:

Assistenza notifica cantieri
E-mai: spoc_prevenzione@lispa.it - Oggetto: "Cantieri"
Tel. 800.070.090

Assistenza sulla CRS
Sito: www.crs.lombardia.it
Tel. 800.030.606


Allegati:
Fonte: http://www.regione.lombardia.it/ e http://www.ordinearchitetti.mi.it/