Il 22 dicembre 2008 la Giunta Regionale ha approvato la DGR VIII/8745 che modifica le Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia in Regione Lombardia.
Le prescrizioni sui requisiti di prestazioni energetica degli edifici nuovi o oggetto di ristrutturazione, presenti nei precedenti provvedimenti, sono state riconfermate.
Il nuovo articolato indica quali sono i requisiti che devono essere posseduti dall’involucro (punto 5), dall’impianto di climatizzazione invernale (punto 6) e dal sistema edificio impianto (punto 7). E’ ribadito l’obbligo di realizzare l’impianto in modo da produrre almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di fonti di energia rinnovabile: sono ammesse tutte le fonti rinnovabili e viene specificato che l’obbligo si intende rispettato qualora siano utilizzate pompe di calore che abbiano prestazioni energetiche adeguate (punto 6.5).Significativo il contenuto del punto 6.11 laddove si specifica che la temperatura di mandata del fluido termovettore non deve superare i 50 °C qualora sia presente un generatore di calore che aumenta la sua efficienza con temperature di mandata basse (ad esempio le caldaie a condensazione o le pompe di calore).
Per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici, al punto 9 è ribadito l’obbligo di allegazione dell’attestato all’atto nel caso di trasferimenti a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari (in questo caso a partire dal 1 luglio 2009). La DGR VIII/8745 prevede la possibilità di produrre un unico attestato per parti di edificio caratterizzate dalla medesima destinazione d’uso e servite da impianto di climatizzazione centralizzato: da ora in avanti dunque, nel caso di certificazione di un edificio dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato, sarà possibile produrre un numero di attestati pari al numero di destinazioni d’uso presenti nello stesso (punto 10.2). Grandi novità al punto 11 per quanto riguarda la targa energetica: sarà facoltà del soggetto certificatore richiedere la targa energetica riferita a un intero edificio, ma anche a parti di esso o a singole unità immobiliari. La produzione della targa sarà a carico dell’Organismo di accreditamento e non più del Comune. Resta in vigore l’obbligo di produzione della targa per interi edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, a prescindere dalla classe energetica.
All’allegato C è stato approvato il nuovo modello di attestato di certificazione energetica, che dovrà essere utilizzato dopo l’entrata in vigore della nuova procedura di calcolo. La novità sostanziale è legata al fatto che vengono definite per ciascun edificio due classi energetiche: rimane la valutazione rispetto all’indice di prestazione energetica relativo alla climatizzazione invernale EPH a cui si aggiunge una classificazione sulla base dell’indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva ETC.
Entro fine anno Regione Lombardia approverà, con Decreto Dirigenziale, una nuova versione della procedura di calcolo, che andrà ad aggiornarsi rispetto alle norme tecniche UNI – TS 11300 Parte 1 e 2. Conseguentemente sarà messo a disposizione dei Soggetti certificatori un nuovo software che implementerà i nuovi algoritmi di calcolo.
Nessun commento:
Posta un commento