Con la Circolare 21/E del 23 aprile 2010, l’Agenzia delle Entrate aveva previsto la possibilità per il contribuente di correggere e/o integrare, esclusivamente in via telematica, la scheda informativa da trasmettere all’Enea per usufruire della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici, anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
Ad oggi però, l’Enea non ha ancora implementato la procedura informatica per l’invio telematico della scheda rettificativa.
Di conseguenza, i contribuenti che utilizzano il Modello di dichiarazione 730/2010, il cui termine di presentazione scade il 31 maggio 2010, non hanno la possibilità di inoltrare la rettifica e di fruire della detrazione per le spese non indicate nella scheda informativa precedentemente inviata all’ENEA.
Con la Risoluzione n. 44/E del 27 maggio 2010, l’Agenzia delle Entrate ovvia al problema indicando ai contribuenti la procedura per beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria. Si dovrà:
• presentare ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, nella quale sono evidenziati i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all’ENEA opportunamente modificati;
• provvedere all’invio telematico della scheda rettificativa entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell’Enea.
I soggetti che prestano l’assistenza fiscale dovranno specificare, nelle annotazioni dei relativi modelli di dichiarazione, che la detrazione è stata riconosciuta sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ove il contribuente non provveda nei 90 giorni successivi alla attivazione della procedura informatica all’invio telematico della scheda rettificativa all’ENEA, la parte di detrazione riferita alle spese in questione deve ritenersi indebita, senza che siano applicabili sanzioni nei confronti del soggetto che in sede di assistenza fiscale abbia acquisito la predetta dichiarazione sostitutiva.
Scarica qui la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate
pubblicata il 28 maggio 2010
Fonte: www.edilportale.it
venerdì 28 maggio 2010
martedì 25 maggio 2010
IN VIGORE OGGI IL DL INCENTIVI : Legge 73/2010
Entrata in vigore oggi la Legge 22 maggio 2010, n. 73, pubblicata ieri 25 maggio nella Gazzetta Ufficiale n.120:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
Scarica qui il testo della Legge 73/2010.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.
Scarica qui il testo della Legge 73/2010.
domenica 2 maggio 2010
Sicurezza in condominio: dal Ministero del Lavoro tutti i chiarimenti
Il Ministero del Lavoro, nell'apposita sezione (FAQ) del sito, ha pubblicato le risposte ai quesiti sull’applicazione del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nell’ambito del condominio.
Di seguito i quesiti che hanno avuto risposta dal Ministero.
• Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?
• Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati?(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
• Per l’adempimento dell’obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 9, è corretta l’effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall’articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
• Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo “affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi” (di cui all’articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di lavoro” anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?
• Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi “lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?
Scarica qui la nota del Ministero
Pubblicato il 29 aprile 2010
Fonte: www.acca.it
Di seguito i quesiti che hanno avuto risposta dal Ministero.
• Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?
• Per il condominio la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è prevista esclusivamente in presenza di lavoratori dipendenti che non rientrano nel campo del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati?(Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
• Per l’adempimento dell’obbligo di informazione (articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008) nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 9, è corretta l’effettuazione di una comunicazione scritta al lavoratore che contenga i requisiti previsti dall’articolo 36 ma non quelli previsti per il DVR negli artt. 28 e 29? (Risposta a quesito del 19 aprile 2010)
• Nel caso in cui il condominio sia datore di lavoro (per la presenza di dipendenti ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore) e di contemporaneo “affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi” (di cui all’articolo 26) il condominio medesimo deve intendersi “datore di lavoro” anche nei confronti di tali imprese o lavoratori autonomi con applicazione dei conseguenti obblighi?
• Ove il condominio, che sia “datore di lavoro” nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore, affidi “lavori, servizi o forniture” a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, ex articolo 26 del “Testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro, potrà indifferentemente ottemperare all’obbligo di fornire “informazioni dettagliate” (art. 26, comma 1, lett. b), e a quello di “informarsi reciprocamente” (art. 26, comma 2, lett. b), con una comunicazione (nel caso di non sussistenza di rischi da interferenze) oppure con la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (in caso contrario)?
Scarica qui la nota del Ministero
Pubblicato il 29 aprile 2010
Fonte: www.acca.it
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