giovedì 18 febbraio 2010

Bonus 36% anche per i lavori in condominio

Ammessa la detrazione Irpef sulle ristrutturazioni in tutte le parti comuni
Bonus del 36% valido anche per i lavori in condominio. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 7/E del 12 febbraio 2010.
Le Entrate hanno chiarito che la detrazione Irpef del 36% si applica anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni dei condomini.
La disposizione conferma l’orientamento dell’Anaci, Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, e rettifica la Risoluzione 84/2007, con la quale l’applicabilità dell’incentivo fiscale veniva limitata alle parti comuni considerate necessarie.
Secondo il comma 1 dell’articolo 1117 del Codice Civile esistono tre tipologie di parti comuni:
- Quelle che costituiscono la struttura, come suolo su cui sorge l’edificio, fondazioni, muri maestri, lastrici solari, scale, portoni e cortili, considerati necessari all’uso comune;
- I locali accessori destinati al servizio generale, come portineria, lavanderia, stenditoi e riscaldamenti centralizzati;
- Gli impianti, i locali e le opere non indispensabili, ma destinati a servizio di godimento comune, come ascensori, pozzi, cisterne, acquedotti, fognature, canali di scarico, impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica e per il riscaldamento fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.
Secondo l’Agenzia delle Entrate la nuova interpretazione estensiva risponde in modo più adeguato alle finalità dell’agevolazione fiscale.

pubblicato il 17 febbraio 2010
Fonte: http://www.edilportale.it/

venerdì 12 febbraio 2010

Supercondominio e servitù di passaggio: ripartizione spese

Ogni qualvolta che ci sono delle parti comuni a più plessi condominiali, si possono verificare le seguenti situazioni:

1) ci può essere un atto scritto e controfirmato da tutti i condomini con cui si costituisce un supercondominio;
2) si può creare una situazione di fatto.

Da queste classificazioni potrebbe trattarsi di edifici che hanno beni in comune (ad es. un complesso di villette servite da giardino e portineria) oppure che parti di un condominio sono posti al servizio di un altro, quindi c’è una servitù.

Se questa situazione viene considerata di comunione di alcuni beni e NON vi sono regolamenti condominiali, le spese per le parti comuni si suddivideranno in parti uguali tra tutti i comproprietari e non con suddivisione per tabelle millesimali.

Se , invece, siamo di fronte, ad esempio, ad una strada utilizzata da due edifici condominiali, e non si ha prova della proprietà esclusiva della strada in capo ad uno dei due condomini, si potrebbe asserire che siamo di fronte ad una servitù di passaggio necessaria (esistente anche se non prevista da nessun atto e/o costituita dall’autorità giudiziaria) oppure che essa è una parte comune di un supercondominio. Se è parte del super condominio le spese per la sua manutenzione ordinaria e straordinaria competono all’assemblea del supercondomino e le spese sono da dividere proporzionalmente tra tutti. Se è considerata una servitù, la manutenzione della strada è a carico solo del condominio dal quale passa la strada che permette l’accesso al secondo; questo è libero di decidere autonomamente di effettuare i lavori di manutenzione, e il condominio che si serve delle strada, parteciperà solo proporzionalmente nel caso in cui verranno deliberate delle opere straordinarie, sempre nel limite dei vantaggi eventualmente avuti.

Ovviamente chi è sottoposto alla servitù e chi ne gode non potrà eseguire opere o modifiche che rendano più gravosa la servitù stessa.
 
pubblicato il 10 febbraio 2010
 

lunedì 1 febbraio 2010

Detrazione 55%: riproposta la proroga al 31 dicembre 2012


Un emendamento al Milleproroghe propone di mantenere per altri due anni il bonus per la riqualificazione energetica
Prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici. Lo propone un emendamento presentatodai senatori dell'IdV, Bugnano, Pardi, De Toni e Belisario al DDL di conversione del DL 194/2009 Milleproroghe.

L'emendamento interviene sull'articolo 1, comma 20, della Finanziaria 2008, prorogando al 31 dicembre 2012 la scadenza, ora fissata al 31 dicembre 2010, per usufruire del bonus fiscale del 55%.

La proposta emendativa prevede anche di estendere la detrazione alle spese "per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento mediante combustione della legna" in aggiunta a quelle - già previste – per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009.

Ricordiamo che, nel settembre 2009, gli operatori del settore edile hanno chiesto, senza successo, di prorogare oltre il 2010 la detrazione del 55%, inserendo la misura nella Finanziaria 2010.

L'Esecutivo, all'inizio di ottobre, si è detto disponibile a prolungare la detrazione del 55% per altri due anni ma poi gli emendamenti alla Finanziaria 2010 che proponevano la proroga sono stati bocciati.

Successivamente, il Sottosegretario Casero ha ribadito la volontà del Governo di mantenere la detrazione affermando che "il 55% può essere portato avanti con interventi legislativi l'anno prossimo".
La conversione in legge del Milleproroghe potrebbe quindi essere l'occasione buona.

Pubblicato il 01/02/2010
Fonte: www.edilportale.it