martedì 29 settembre 2009

Dynamic facade "Kiefer technic showroom"



Questa facciata cambia continuamente, ogni giorno, ogni ora si presenta con un nuovo "volto" - la facciata si trasforma in una scultura dinamica.

Un balcone che non ti aspetti: un'idea che puo' trasformare gli appartamenti di citta'



Il Bloomframe è una realtà! Dopo 2 anni dall'uscita del prototipo eccolo finalmente pronto per comparire nelle nostre città: si tratta di un sistema che sostituisce gli infissi e che azionato da un motore elettrico si apre fino a diventare un balcone.

Bloomframe ®, la finestra innovativa che trasforma magicamente in un balcone al tocco di un pulsante, non è più un prototipo. Il balcone Bloomframe ® è ora disponibile sul mercato nei Paesi Bassi. Il produttore ha ottenuto tutte le certificazioni necessarie per trasformare il prototipo in un componente sicuro e affidabile dell'edificio. Le sue dimensioni, colori e materiali sono completamente adattabili e può essere personalizzato progettato per completare la facciata di edifici nuovi ed esistenti."Il balcone Bloomframe ®, progettato da Hofman Dujardin Architects e sviluppato e prodotto da geveltechniek Hurks, è il vincitore del prestigioso Wallpaper * Design Award 2009 nella categoria "migliora la vita".

Inoltre ha raccolto - 1 ° premio Audi Design Award 2008, 1 ° premio Red Dot Design Award 2008 Germania, Nomination Indice Design Award 2009 la Danimarca, la nomina Design Award della Repubblica federale di Germania 2009, e nomina MKB Innovazione Top 100 2009.

Andate a provare il balcone Bloomframe ® al Batimat 2009 a Parigi dal 2 al 7 novembre, dove il balcone rivoluzionario sarà in azione presso lo stand Kawneer.

pubblicato il 23 settembre 2009

Fonte: www.xlacasa.it

Più semplice il bonus 55% per la riqualificazione energetica

Con quasi sette mesi di ritardo, è arrivato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che semplifica le procedure e a riduce gli adempimenti amministrativi a carico dei contribuenti che intendano usufruire della detrazione del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici.

Si tratta del DM del 6 agosto 2009, recante “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, che modifica il DM 19 febbraio 2007, “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente”, attuativo della Finanziaria 2007.

L’asseverazione del tecnico abilitato
Il DM 6 agosto 2009 interviene sull’art. 4 del DM 19 febbraio 2007, relativo agli adempimenti, prevedendo che l’asseverazione di un tecnico abilitato (che attesti la rispondenza dell’intervento ai requisiti richiesti negli articoli 6, 7, 8 e 9 del DM 19 febbraio 2007) possa essere: - sostituita da quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Dlgs 192/2005, e ss.mm.ii (come già prevista dal DM 19 febbraio 2007); oppure: - esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 10/1991, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge. Quest’ultima possibilità non era prevista dal DM 19 febbraio 2007.

Attestato di certificazione/qualificazione energetica
Con una modifica all’articolo 5, comma 3, del DM 19 febbraio 2007, viene specificata la validità temporale del metodo di calcolo previsto dall’Allegato I al Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii. Tale metodo è valido fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005; successivamente i medesimi calcoli saranno svolti nel rispetto delle disposizioni dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005. Ricordiamo che il decreto di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 è il Dpr n. 59 del 2 aprile 2009 pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2009 ed entrato in vigore il 25 giugno 2009.

Semplificazioni
Con una modifica all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È quindi sufficiente produrre l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

Impianti di climatizzazione invernale
Con una modifica all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Divieto di cumulo della detrazione del 55% con il Conto Energia
Il nuovo comma 2-bis, aggiunto all’articolo 10 concernente la cumulabilità delle detrazioni, prevede che la detrazione del 55% non è cumulabile con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell'energia di cui all'art. 7 del DM 19 febbraio 2007 concernente il Conto Energia.

Il decreto del Ministero dell’Economia volto a semplificare le procedure per usufruire della detrazione del 55%, era atteso per la fine di febbraio 2009, come previsto dalla legge 2/2009, emanata al termine di accese polemiche scatenate dal DL 185/2008 anticrisi che poneva un tetto massimo allo stanziamento statale per il bonus sulla riqualificazione energetica degli edifici e introduceva l’obbligo di inviare un’istanza all’Agenzia delle Entrate, con il meccanismo del silenzio-rifiuto. Dopo un mese e mezzo di dibattito (gennaio 2009) è stata accantonata l’ipotesi del tetto massimo, l’istanza all’Agenzia delle Entrate è stata trasformata in una “comunicazione”, ma solo per le spese a cavallo tra due anni ed è stato fissato in cinque anni il periodo su cui spalmare la detrazione delle spese del 2009 e 2010.

pubblicata il 29 settembre 2009

Fonte: www.edilportale.it

mercoledì 23 settembre 2009

Ristrutturazioni edilizie: agevolazioni fiscali fino al 2012

Estensione fino al 2012 delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l’acquisto di immobili ristrutturati, e Iva agevolata al 10% sui lavori.

La norma, che avrà un impatto stimato di 324 milioni nel 2012, 743 milioni nel 2013 e altrettanti nel 2014, è contenuta nel disegno di Legge Finanziaria per il 2010 approvata dal Consiglio dei Ministri di oggi.

Attualmente la detrazione Irpef del 36% è fruibile fino a tutto il 2011, come previsto dalla Finanziaria 2009, per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, fino a un massimo di 48 mila euro per unità immobiliare.

Diventa invece permanente l’Iva ridotta al 10% sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio. La norma attua la Direttiva Europea 2009/47/CE del 5 maggio 2009 che consente agli Stati membri di rendere permanente l’aliquota Iva del 10% sui lavori ad alta intensità di manodopera. La Direttiva ha fatto seguito alle decisioni del Consiglio Ecofin ed è entrata in vigore all’inizio di giugno.

pubblicata il 22 settembre 2009.

Fonte: www.edilportale.com

lunedì 21 settembre 2009

La sicurezza sul lavoro e il Condominio secondo il Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, in linea con le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, intende promuovere la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione. In tale ottica il sito del Ministero ha attivato una sezione apposita "Sicurezza sul Lavoro" curata da personale competente che contiene documenti e informazioni per la sicurezza sul lavoro.

La sezione contiene normative, linee guida e pareri sull'applicazione della normativa di riferimento con particolare riguardo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (luoghi di lavoro, uso delle attrezzature e dispositivi di protezione individuale, agenti chimici, fisici e biologici; cantieri; macchine; ponteggi e costruzioni in genere, ecc.).

Si segnala in particolare i pareri in relazione agli adempimenti per la sicurezza che deve porre in essere il Condominio:
  1. Quali obblighi di sicurezza sono a carico del condominio?
  2. Chi è tenuto ad adempiere agli obblighi di sicurezza che gravano sul condominio?
  3. Quali obblighi gravano sul condominio in caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi?
  4. Ai fini della redazione del DUVRI è richiesta l'acquisizione della valutazione del rischio delle ditte affidatarie dei lavori all'interno del condominio?

Clicca qui per visitare scaricare le risposte del Ministero ai quesiti sul condominio

Pubblicato il 10 settembre 2009

Fonte: www.acca.it

Seminario: "Costruire in Bioedilizia. Tecnologie e materiali"

"Costruire in Bioediliza. Tecnologie e materiali" è il titolo del seminario di formazione che EdicomEdizioni organizza giovedì 1 ottobre 2009, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, a Milano presso il Novotel Milano Nord Ca' Granda - viale Suzzani 13.

La partecipazione all'incontro è gratuita.

Le iscrizioni si possono effettuare direttamente sul sito www.edicomedizioni.com/eventi oppure inviando via fax (0481-485721) la scheda di iscrizione scaricabile sempre dallo stesso sito.

Scarica il depliant completo

Comunque, vi lascio i recapiti della Segreteria Organizzativa:
tel. 0481 722166
fax 0481 485721
eventi@edicomedizioni.com
www.edicomedizioni.com

lunedì 14 settembre 2009

Sicurezza degli ascensori: obbligatori verifiche e adeguamenti

Sulla Gazzetta Ufficiale n.189 del 17 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto del ministero dello Sviluppo economico "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE".
Il provvedimento, in vigore dal 1° settembre 2009, prevede interventi sugli ascensori installati e posti in esercizio prima del 1999, da attuarsi in modo selettivo in funzione della situazione di rischio riscontrata su ogni impianto.
I destinatari del provvedimento sono: proprietari degli impianti, amministratori, associazioni di piccoli proprietari immobiliari; imprese che effettuano manutenzione, riparazione e ammodernamento di ascensori; ASL e Ispettorato del lavoro.

Il provvedimento prevede che il responsabile dell'impianto, in occasione della prima verifica periodica già programmata dall'Organismo che ha in affidamento l'ascensore, concordi l'effettuazione di una verifica straordinaria finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto.La verifica straordinaria deve essere eseguita:
  • entro il 1 settembre 2011 per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964
  • entro il 1 settembre 2012 per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979
  • entro il 1 settembre 2013 per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991
  • entro il 1 settembre 2014 per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999

L'ente che ha effettuato o approvato l'analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull'impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini previsti:

  • cinque anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella A allegata al provvedimento;
  • dieci anni dalla data di esecuzione dell'analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella B allegata al provvedimento.

Le situazioni di rischio riportate nella tabella C, invece, potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità.

Clicca qui per scaricare il testo del provvedimento e i relativi allegati

pubblicato il 10 settembre 2009.

Fonte: www.acca.it

domenica 13 settembre 2009

Convegno: "La progettazione dell'edificio energeticamente efficiente. Pareti - Serramenti - Coperture"


Il 22 settembre 2009 nella prestigiosa cornice di Villa Erba a Cernobbio si terrà un convegno organizzato da Gruppo Ivas, Internorm e Saint-Gobain Isover dedicato alla progettazione integrata di edifici energeticamente efficienti.Il convegno, dal titolo “La progettazione dell’edificio energeticamente efficiente. Pareti – Serramenti – Coperture” avrà come tema principale la corretta progettazione ed esecuzione dei componenti dell’involucro edilizio quale status dell’equilibrio tra abitazione ed ambiente, fino ad arrivare alla Casa Passiva.


Scopo del convegno è quello di fornire agli attori del settore indicazioni concrete sulla progettazione e realizzazione degli involucri edilizi, nel rispetto delle nuove disposizioni di Legge sia a livello Nazionale che della Regione Lombardia.


Le società organizzatrici vogliono così impegnarsi a trasmettere ai professionisti, alle imprese e ai committenti, il know-how in loro possesso per favorire una corretta progettazione dei componenti esterni e un impiego corretto delle fonti energeticamente alternative imposte dai Decreti attuativi della Legge 192-311.


Questo convegno vuole diversificarsi dal panorama attuale grazie alla concretezza e alla specificità delle informazioni che verranno fornite. Saranno approfonditi con esempi concreti e specifici concetti tecnici quali quelli di ponte termico corretto, trasmittanza termica media e trasmittanza termica periodica, ai fini di una nuova gestione non solo invernale ma anche estiva dei fabbisogni energetici dell’edificio.


L’appuntamento per coloro volessero partecipare è per martedì, 22 settembre 2009 h. 13.45, presso Spazio Villa Erba – Lago di Como, Largo Luchino Visconti, 22012, Cernobbio.


È necessario confermare la propria partecipazione attraverso il form presente sul sito http://www.convegnovillaerba.com/.


Alla fine del convegno è prevista Visita (facoltativa)alla Villa Antica ed al Centro Studi dedicato a Luchino Visconti,la sua opera ed al legame con Villa Erba.


Light Dinner nel parco.

martedì 8 settembre 2009

Classificazione acustica edifici: in arrivo una norma UNI - Criteri per misurare e valutare i requisiti acustici degli immobili

La qualità di vita all’interno di un ambiente dipende, in misura determinante, dalle condizioni acustiche che in esso si vengono a creare per la presenza di sorgenti sonore sia interne che esterne.

Dal mese di marzo 2008, il gruppo di lavoro 5 “Classificazione acustica degli edifici” operante nella sottocommissione “Acustica in edilizia”, organo misto tra le commissioni UNI “Acustica e Vibrazioni” e “Prodotti, processi e sistemi per l’organismo edilizio”, sta elaborando un progetto congiunto con titolo “Acustica - Classificazione acustica degli edifici”, identificabile con il codice U20001500, di forte interesse per chi opera nel settore.

Ai lavori del gruppo partecipano, oltre al Ministero dell’Ambiente, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra, ex Apat); le associazioni della filiera delle costruzioni (Ance, Andil, Anit, Anpae, Assobeton, Cna, Federlegno; Ucct; Uncsaal); la Regione Lombardia e le Arpa Piemonte e Lombardia; le Università di Bologna, Firenze, Milano, Padova e Ferrara; le Associazioni dei tecnici acustici (Aia, Assoacustici); i laboratori di prova (Itc-Cnr, Cesi, Giordano, Modulo Uno, Inrim, Lapi); studi di consulenza e non ultimi i fabbricanti di materiale fonoisolante.

Il DPCM del 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” ha fin da subito manifestato alcuni limiti e contraddizioni.

Da più parti sono state formulate varie richieste, anche dalla stessa commissione “Acustica e Vibrazioni” dell’UNI, affinché tale decreto venisse aggiornato e corretto, per superare la situazione conflittuale creatasi tra i costruttori e gli acquirenti. In questo senso il gruppo di lavoro intende fornire uno strumento di normazione tecnica utile anche a risolvere tale problema e l’obiettivo è quello di concludere i lavori entro l’anno in corso. Per riuscire nell’intento, l’ingegner Giuseppe Elia, coordinatore del gruppo medesimo e presidente della commissione “Acustica e Vibrazioni”, sta richiedendo al gruppo un notevole impegno anche attraverso riunioni ravvicinate nel tempo.

La norma in elaborazione si propone di definire, in riferimento ad alcuni requisiti acustici prestazionali degli edifici, i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti) per l’intera unità immobiliare. È infine proposta una valutazione sintetica (con un unico indice descrittore) dell’insieme dei requisiti per unità immobiliare.

La classificazione acustica di un sistema edilizio consente di informare compiutamente i futuri utilizzatori sulle caratteristiche dell’edificio che andranno ad abitare e di tutelare i vari soggetti che intervengono nel processo edilizio (proprietari, progettisti, costruttori, venditori, produttori, ecc.) da possibili successive contestazioni. Per edifici di nuova costruzione o in ristrutturazione diventa pertanto di particolare importanza correlare il progetto ai requisiti acustici attesi in opera e quindi seguire scrupolosamente una serie di passaggi, dal progetto alla realizzazione dell’immobile:

  1. prima dell’inizio dei lavori eseguire calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi per il progetto in esame;
  2. in corso d’opera verificare la corretta posa di materiali e i sistemi costruttivi;
  3. in corso d’opera e a fine lavori eseguire misurazioni strumentali per determinare le prestazioni raggiunte e individuare eventuali accorgimenti correttivi nel caso in cui quanto misurato non collimi con gli obiettivi prefissati.

I calcoli previsionali possono essere eseguiti adottando le indicazioni riportate nelle norme serie UNI EN 12354 e nel rapporto tecnico UNI/TR 11175 che si propone, appunto, come guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici con applicazione alla tipologia costruttiva nazionale. Se si intendono ottenere in opera valori paragonabili ai risultati definiti nel progetto, è di fondamentale importanza controllare con attenzione la corretta esecuzione dei lavori. Piccoli errori di posa possono comportare forti scostamenti del risultato finale dalla valutazione previsionale. È quindi opportuno che la progettazione dei requisiti acustici, i controlli in corso d’opera e le misure strumentali vengano eseguiti da tecnici dotati di adeguata preparazione nei campi dell’acustica, dell’edilizia e dell’impiantistica.

La norma si applica essenzialmente alla cosiddetta “unità immobiliare”, che vien definita come porzione di fabbricato, o un fabbricato, o un insieme di fabbricati ovvero un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Ai fini del progetto di norma in corso di elaborazione si considerano le unità immobiliari aventi le seguenti destinazioni d’uso: residenze; uffici; alberghi e pensioni; attività ricreative o di culto (salvo il caso di specifici ambienti in cui la qualità acustica sia una caratteristica fondamentale da valutare mediante una progettazione acustica particolarmente specifica) e attività commerciali.Per gli ospedali e le scuole non è prevista la classificazione, ma sono tuttavia indicati dei valori limite di riferimento per ognuno dei requisiti considerati.

Vengono prese in considerazioni le seguenti grandezze acustiche, già considerate nel DPCM sopra menzionato:

  1. indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di facciata;
  2. indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di divisori verticali e orizzontali fra ambienti appartenenti a differenti unità immobiliari;
  3. indice di valutazione del livello di pressione sonora di calpestio normalizzato fra ambienti sovrapposti e/o adiacenti appartenenti a differenti unità immobiliari;
  4. livello sonoro immesso da impianti a funzionamento continuo;
  5. livello sonoro immesso da impianti a funzionamento discontinuo.

Per ognuna di queste grandezze vengono definite 4 classi alle quali viene attribuito questo significato:

  1. classe I: prestazioni acustiche ottime;
  2. classe II: prestazioni acustiche buone;
  3. classe III: prestazioni acustiche di base;
  4. classe IV: prestazioni acustiche modeste.

Per gli alberghi, gli ospedali e le scuole, oltre ai cinque requisiti sopra enunciati, sono stati individuati requisiti di isolamento acustico fra ambienti interni (per esempio per camere d’albergo, camere di degenza, aule).

Il gruppo di lavoro ha risolto tutti gli aspetti più critici emersi nel corso dei lavori (come la definizione delle classi, l’incertezza di misura, i criteri di campionamento): argomenti delicati sui quali, dopo un intenso dibattito, si è riusciti ad ottenere un adeguato consenso.

Se i Ministeri competenti considereranno positivamente il risultato dei lavori che il gruppo misto UNI sta concludendo, si può affermare che UNI - ancora una volta - è stata in grado di contribuire alla risoluzione di problemi inerenti la vita quotidiana.

Il numero della rivista U&C di settembre, di prossima pubblicazione, conterrà un dossier dal titolo “Le nuove sfide del costruire a regola d’arte”, nel quale verranno delineate - con il contributo di tecnici ed esperti del settore - le nuove sfide che la normazione tecnica si trova ad affrontare nel campo dell’edilizia. In particolare l’uso sostenibile delle risorse naturali, il rapporto tra innovazione e normazione, l’interoperabilità e l’accessibilità dell’ambiente costruito.

pubblicato il 8 settembre 2009.

Fonte: www.edilportale.it; UNI

venerdì 4 settembre 2009

Certificazione energetica: a breve il nuovo Docet

È attesa entro settembre la nuova versione del software DOCET, il metodo di calcolo per la certificazione energetica degli edifici predisposto da CNR ed ENEA, che sarà conforme alla nuova normativa introdotta dalle Linee Guida nazionali (DM 26 giugno 2009) e dal Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005 (Dpr 59/2009).

I dubbi dei certificatori

L’inadeguatezza della versione v. 1.07.10.18 del software DOCET - attualmente disponibile sul sito www.docet.itc.cnr.it - era stata segnalata a fine luglio dall’Associazione Certificatori Energetici: i tecnici evidenziavano come le Linee Guida nazionali (DM 26 giugno 2009) consentono esplicitamente l’uso del software DOCET, mentre il Dpr 59/2009 richiede (art. 4, comma 27) che lo stesso DOCET garantisca risultati analoghi alla norma UNI TS 11300 o riferiti ai parametri nazionali. Tale garanzia deve essere fornita da CNR-ENEA attraverso una dichiarazione (paragrafo 5 dell’Allegato A al DM 26 giugno 2009); in attesa della dichiarazione - secondo i certificatori - la versione del software DOCET v. 1.07.10.18 non rispetta la normativa nazionale.

La risposta dell’ENEA

Immediatamente l’ENEA ha risposto al quesito (aggiornando la Faq 50 del sito http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/) ammettendo che la versione 1.07.10.18 del DOCET non è idonea alla redazione della certificazione energetica, così come prevista dal DM 26 giugno 2009. “L’art. 3 del DPR 59/2009 - ha spiegato a Edilportale l’Ing. Giampaolo Valentini, Coordinatore GdL Efficienza Energetica di ENEA/ACS - rimandava alle Linee Guida Nazionali la definizione delle metodologie valide per la certificazione energetica e queste ultime, al punto 5.2 dell'allegato A, riconoscevano il Docet come metodo di calcolo valido, aggiungendo però la condizione "sulla base delle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1" ossia sulla base delle UNI TS 11300. L’attuale versione del Docet – conclude Valentini - non prende in considerazione tali norme e pertanto, in attesa di un imminente aggiornamento, si ritiene che tale software non sia idoneo a produrre una certificazione energetica, almeno come prescritto dalle Linee Guida”.

DOCET in fase di aggiornamento

Sul sito del DOCET (www.docet.itc.cnr.it) un comunicato avverte che attualmente “DOCET non è ancora pienamente rispondente alla nuova normativa. Per rispondere a quanto prescritto il software è attualmente in fase di aggiornamento secondo la metodologia di calcolo semplificata, riportata all’interno delle norme tecniche UNI TS 11300, e gli Attestati di Certificazione e Qualificazione Energetica contenuti nelle Linee Guida. Si consiglia di attendere la nuova versione prevista per il prossimo autunno; tuttavia è possibile utilizzare gli output numerici del software DOCET v.1.07.10.18 per redigere esternamente, in un documento di testo, l’Attestato di Qualificazione Energetica e/o l’Attestato di Certificazione Energetica.

pubblicato il 4 settembre 2009

Fonte: www.edilportale.it